Poichè l'indennità di fine mandato spetta solo nel caso in cui lo stesso abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, per l’amministratore in questione non appare ipotizzabile riconoscere la legittimazione a percepire tale emolumento.
Class.15900/TU/00/82 Roma, 30 dicembre 2010
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(Rif. n. / Area II del 22 novembre 2010)
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità fine mandato.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito da parte del comune di , in merito alla legittimità dell'erogazione dell'indennità di fine mandato da corrispondere al vicesindaco reggente a seguito del decesso del sindaco, avvenuto in data 2010.
Al riguardo, si rappresenta che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma. 719, confermando l'indennità di fine mandato prevista dal D.M. 119/2000, viene a specificare che la stessa spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, tempo che non appare superabile nella fattispecie, poiché il consiglio comunale andrà al rinnovo nelle prossime consultazioni della primavera 2011, con la contestuale nomina del nuovo sindaco.
Pertanto, per l'amministratore in questione non appare ipotizzabile riconoscere la legittimazione a percepire tale emolumento.