Oggetto: modifiche legislative introdotte dalla legge 122/2010 di conversione D.L. n. 78/2010 in merito all’assunzione di personale.

Territorio e autonomie locali
10 Dicembre 2010
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Massima: Richiesta intesa ad ottenere una deroga alla disciplina contenuta nell’art. 14,comma 9, legge 122/2010. In particolare se sia possibile procedere, solo ed esclusivamente, ad assunzioni di personale di polizia municipale derogando al limite del 20%, stabilito da detta normativa. Relativamente alla richiesta avanzata non risulta possibile, anche in assenza di una spesa di personale pari o superiore al 40% delle spese correnti, derogare al suddetto limite del 20% fissato dal novellato comma 7 del’art.76.

Testo 

OGGETTO: Richiesta parere riguardante le modifiche legislative introdotte dalla legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010 in merito all'assunzione di personale.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale una Prefettura ha trasmesso la richiesta avanzata dal un comune intesa ad ottenere una deroga alla disciplina contenuta nell'art. 14, comma 9, della legge 122/2010. In particolare il predetto Comune chiede se sia possibile procedere alle assunzioni di personale di polizia municipale derogando al limite del 20% stabilito da detta normativa, solo ed esclusivamente per assumere personale di polizia municipale, tenuto conto che l'incidenza della spesa di personale non risulta essere pari o superiore al 40% delle spese correnti.
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che la citata legge 122/2010 ha modificato la precedente disciplina in materia assunzionale. In particolare, il succitato art. 14, comma 7, ha sostituito l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, introducendo nuovi principi, cui devono conformarsi gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, al fine del concorso degli stessi agli obiettivi di finanza pubblica. Invero, ai sensi di detto comma, gli enti devono procedere: alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; alla razionalizzazione e riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, il nuovo comma 557 ter, introdotto dal suddetto comma 14, stabilisce l'applicazione del divieto assunzionale, previsto dall'art. 76, comma 4, della legge 133/2008.
Un'ulteriore modifica è stata introdotta dal comma 9 dell'art. 14 in commento, che ha sostituito il comma 7 del citato art. 76. Detto comma dispone il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti. I restanti enti, a norma dello stesso comma 7, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20%della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Detta disposizione si applica, per espressa previsione dello stesso comma 9, a decorrere dal 1.1.2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Stante la richiamata normativa, relativamente alla richiesta avanzata dal Comune, si fa presente che non risulta possibile, anche in assenza di una spesa di personale pari o superiore al 40% delle spese correnti, come nella fattispecie, derogare al suddetto limite del 20% fissato dal novellato comma 7 dell'art. 76.