Dipendente categoria giuridica D con posizione economica D3, trasferito dal 1.1.2007, per mobilità, all'ente, per copertura posto vacante medesima categoria D, occupato già da una unità con posizione economica D2. Al dipendente trasferito è stata mant

Territorio e autonomie locali
2 Dicembre 2010
Categoria 
15.02.09 Mobilità
Sintesi/Massima 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 30, comma 2 bis del Dlgs 165/2001, all’atto dell’inquadramento risulta che il dipendente è stato giustamente inquadrato nella categoria D, relativa al posto disponibile, mantenendogli la posizione economica di provenienza D3. Come chiarito dall'Aran con nota del 2.12.2010 n. 0011172, che l’attuazione della mobilità volontaria fra enti ed amministrazioni, anche di diverso comparto, ai sensi dell'art. 30 Dlgs n. 165/2001, richiede espressamente che si tratti di dipendenti in possesso della stessa qualifica connessa al posto vacante dell'organico da ricoprire presso l'amministrazione di destinazione.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale una Comunità Montana ha rappresentato che a decorrere dal 1.1.2007 è stato trasferito all'ente per mobilità un dipendente appartenente alla categoria giuridica D, posizione economica D3, per coprire un posto resosi vacante della medesima categoria giuridica D, già occupato da una unità di personale con posizione economica D2. Poiché, al dipendente trasferito è stata mantenuta la posizione economica D3 di provenienza, viene chiesto di conoscere se, ai fini della progressione economica orizzontale, lo stesso possa beneficiare del passaggio alla posizione economica D4.
Al riguardo, si fa presente che dall'atto di inquadramento, fatto pervenire ad un Ufficio, risulta che il predetto dipendente è stato, giustamente, inquadrato nella categoria giuridica D, relativa al posto disponibile, mantenendogli, correttamente, la posizione economica di provenienza D3, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 2 bis del Dlgs 165/2001.
Si deve rammentare, a tal proposito, come chiarito dall'ARAN con nota n. 0011172 del 2.12.2010, che l'attuazione della mobilità volontaria fra enti ed amministrazioni, anche di diverso comparto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, richiede espressamente che si tratti di dipendenti in possesso della medesima qualifica connessa al posto vacante dell'organico da ricoprire presso l'amministrazione di destinazione. Il rapporto di lavoro del dipendente, instaurato originariamente presso l'ente di provenienza, prosegue senza soluzione di continuità presso l'ente di destinazione. Con la medesima nota, l'ARAN, confermando l'orientamento espresso dalla scrivente, ha ritenuto che, nel caso di specie, il dipendente che aveva conseguito la posizione economica D3 per effetto di progressione economica orizzontale ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, a seguito di mobilità presso una amministrazione, doveva essere collocato ugualmente in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione giuridica D1, conservando necessariamente la posizione economica D3, acquisita presso il precedente datore di lavoro.
Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene, quindi, che il dipendente possa partecipare alla progressione economica orizzontale per beneficiare del passaggio dalla posizione in godimento D3 alla posizione economica superiore, D4, sempreché risulti in possesso dei requisiti richiesti per la selezione.