Art. 4, comma 4 legge 15.1.1992, n. 21 e L.R. n. 20/95. Rilascio licenze autonoleggio con conducente. Composizione Commissione.

Territorio e autonomie locali
16 Novembre 2010
Categoria 
16.01 Separazione dei poteri
Sintesi/Massima 

Corretta applicazione art. 107 del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. Non conformità all'art. 70, comma 6 D.L.gs 165/2001 e successive modifiche e ntegrazioni, del regolamento che prevede la presenza di autonoleggio con conducente di membri appartenenti all'organo politico.

Testo 

Un'amministrazione dovendo procedere all'avvio della procedura del bando per assegnazione delle licenze di autonoleggio con conducente, ai sensi della legge 15.1.1992, n. 21 e della L.R. n. 20/95, ha chiesto di conoscere se alla luce dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, possa ritenersi corretta la disciplina regolamentare recata in materia di composizione della relativa commissione consultiva, che prevede che ne facciano parte n. 3 consiglieri, oltre al responsabile del servizio ed al rappresentante delle associazioni di categoria, e, nel caso di risposta affermativa, se la Giunta comunale, all'atto della nomina dei componenti, possa disapplicare la norma regolamentare.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 107, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, contiene la disciplina delle funzioni e delle responsabilità della dirigenza in conformità al principio di separazione dei poteri vigente nell'ordinamento giuridico, secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti. Il comma 3, dell'articolo in commento, prevede, infatti, tra i compiti specifici della qualifica dirigenziale la funzione di presiedere le commissioni di gara e di concorso. In mancanza di tale personale, la funzione di cui trattasi compete, ai sensi del successivo art. 109, c. 2, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene quindi conforme alla succitata normativa la disciplina regolamentare che prevede quali componenti delle commissioni consultive in esame membri dell'organo politico stante altresì, il disposto dell'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che recita '...le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti'.

Per le considerazioni suesposte, si è dell'avviso, quindi, che in attesa della modifica regolamentare, l'organo di Giunta possa, al momento della nomina dei componenti della predetta commissione, conformare il proprio operato al richiamato principio di separazione dei poteri, salvo il caso in cui ai consiglieri in questione siano stati affidati, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000 e successive modifiche, compiti gestionali.

Si rammenta, infatti, che la normativa sopracitata introduce una deroga al principio di separazione dei poteri consentendo, negli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, l'attribuzione delle funzioni gestionali ai componenti dell'organo esecutivo. Ciò al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere documentato annualmente, con apposita deliberazione, in sede di approvazione di bilancio