IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI UNO DEI COMUNI CONSORZIATI E QUELLA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO STESSO

Territorio e autonomie locali
3 Novembre 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

IN CONSIDERAZIONE CHE DAGLI ELEMENTI FORNITI SI EVINCE CHE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI SOCI E' INFERIORE AL 20% DEL CAPITALE, COME PREVISTO CON L'INNOVAZIONE LEGISLATIVA AVVENUTA CON IL DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2005, N. 115, SI RITIENE CHE NON SI CONFIGURI PER L'AMMINISTRATORE IN QUESTIONE L'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTA DALL'ART. 63, COMMA 1, N. 1 DEL T.U.O.E.L..

Testo 

Prot. n.15900/TU/63 Roma, 3 novembre 2010

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Consorzio ......... Quesiti su indennità amministratori e su possibilità di accedere alla carica di amministratore dell'ente.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso le richieste del coordinatore del Consorzio ........, trasformato in una società in house providing, in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità tra la carica di amministratore di uno dei comuni consorziati e quella di componente del consiglio di amministrazione della citata società, nonché sul compenso da attribuire agli amministratori dei Comuni soci nominati componenti del consiglio di amministrazione della società.
Nel caso di specie, la questione va esaminata alla luce dell'art. 63 comma 1, n. 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che stabilisce che non può ricoprire cariche elettive locali l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte del comune.
L'innovazione legislativa avvenuta con il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, all'art. 14-decies, lettera b), pur confermando la ratio di prevenire una potenziale conflittualità dei contrapposti interessi da gestire, ha posto una presunzione in base alla quale non può più ritenersi sussistente il conflitto nel caso in cui la partecipazione del comune sia inferiore al 20% del capitale.
Ciò posto, considerando che dagli elementi forniti si evince che la quota di partecipazione dei comuni soci è inferiore alla citata quota, si ritiene che non si configuri per gli amministratori in questione l'ipotesi di incompatibilità prevista dal citato art. 63, comma 1, n. 1 del T.U.E.L..
Per quanto concerne i compensi spettanti per l'incarico di componente del consiglio di amministrazione della suddetta società, in qualità di amministratori comunali, si richiama il comma 5 dell'art. 5 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede che 'nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute', disponendo altresì che 'eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta'.