Sussistenza di una causa di ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti di un consigliere circoscrizionale eletto componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano della ci

Territorio e autonomie locali
4 Ottobre 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

L'art. 60, comma 1, n. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che non sono eleggibili a consigliere circoscrizionale i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia.
Pertanto, essendo la partecipazione del comune al capitale della S.p.A. superiore al 50%, ricorre l’ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 10 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Class. n.15900/TU/60 Roma, 4 ottobre 2010

AL COMUNE DI
(Rif. n. 67474 del 23 luglio 2010)

OGGETTO: Incompatibilità art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – ineleggibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità e/o incompatibilità nei confronti di un consigliere circoscrizionale recentemente eletto componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano della città di .
Al riguardo, si osserva che la fattispecie prospettata va analizzata alla luce dell'art. 60, comma 1, n. 10 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale prevede che non sono eleggibili, tra l'altro, a consigliere circoscrizionale i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia.
Il legislatore con la disposizione di cui al sopracitato art. 60 '.ha inteso contemplare in modo espresso un caso di ineleggibilità per i legali rappresentanti e i dirigenti di un tipo specifico di società (le società per azioni), caratterizzate da un capitale maggioritario del comune. Ciò, evidentemente, perché con riferimento alla -società per azioni costituente il tipo di società più importante nella realtà economica, sia per la sua ampia diffusione, sia perché è la forma elettiva delle imprese di medie e grandi dimensioni ed in presenza di una partecipazione maggioritaria dell'ente territoriale, si è avvertita la necessità di una netta separazione tra i soggetti che operano, con funzioni di legale rappresentanza o di dirigenza, nelle dette società e gli amministratori degli enti territoriali.' (cfr. Cass. Civile, sent. n. 17981 del 25.11.2003).
Pertanto, si ritiene che nel caso in questione, essendo la partecipazione del comune al capitale della S.p.A. superiore al 50%, ricorre l'ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 10 del decreto legislativo n. 267/2000.

IL DIRETTORE CENTRALE