CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE.

Territorio e autonomie locali
2 Ottobre 2010
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

A DECORRERE DALL'1/01/2007 NEI COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA E' VENUTO MENO IL DIRITTO DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DI PERCEPIRE L'INDENNITA' DI FUNZIONE

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82

Roma, 2 OTTOBRE 2010

Al Comune di Faenza
(rif. nota del 9/09/2010

e p.c. alla Prefettura di Ravenna

Oggetto: corresponsione indennità di funzione ai presidenti di circoscrizione.

Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale viene chiesto di conoscere se ai presidenti dei consigli circoscrizionali di comuni non capoluogo di provincia, a far data dall'1/01/2007, sia dovuto il pagamento dell'indennità di funzione.
Al riguardo si osserva, come peraltro puntualmente evidenziato nella ricostruzione effettuata con la nota alla quale si risponde, che l'art. 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha apportato modifiche all'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disponendo, per quanto attiene i consigli circoscrizionali, che i soli presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia hanno diritto a percepire l'indennità di funzione. Tale disposizione, tenuto conto di quanto previsto in linea generale dall'art. 10 delle preleggi, è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Successivamente l'art. 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha apportato modifiche all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 267/2000 prevedendo che i soli comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti possono istituire circoscrizioni di decentramento; tale norma, per espressa disposizione dell'art. 42 bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 trova applicazione a decorrere dalla prima elezione per la nomina del sindaco e del consiglio comunale successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge stesso.
Ciò posto, delineati come sopra i diversi tempi di entrata in vigore delle due diverse disposizioni, si condivide la soluzione interpretativa adottata da codesto ente locale in base alla quale, in applicazione del novellato art. 82 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, a decorrere dall' 1/01/2007 nei comuni non capoluogo di provincia è venuto meno il diritto dei presidenti dei consigli circoscrizionali di percepire l'indennità di funzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Cicala)