Utilizzo dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o del gruppo consiliare

Territorio e autonomie locali
1 Ottobre 2010
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

In assenza di previsioni regolamentari dettagliate l’uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere ovvero dei gruppi consiliari dovrebbe essere limitato all’esercizio del munus istituzionale di cui lo stesso è investito. Si ritiene opportuno che sulla carta intestata sia prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza del nominativo del consigliere e del simbolo del gruppo cui appartiene con la specifica indicazione “gruppo consiliare”.

Testo 

E' stato chiesto il parere di questo Ufficio in ordine al quesito del Sindaco del Comune di . sulla legittimità dell'utilizzo dello stemma comunale da parte di singoli consiglieri comunali, nelle comunicazioni con altre istituzioni, in luogo del proprio simbolo politico, in assenza di specifica disciplina statutaria o regolamentare.
Al riguardo si osserva, preliminarmente, che lo stemma comunale costituisce il segno distintivo del comune, l'elemento grafico rappresentativo della identità dell'ente. Pertanto, lo stesso è oggetto di proprietà dell'ente che può agire, mediante la tutela riconducibile a quella del diritto al nome di cui all'art. 7 del codice civile, contro chiunque ne faccia un uso improprio o, comunque, non consentito.
In origine disciplinato dagli artt. 31 e 66 del Regio decreto 7 giugno 1943 n. 651 (reso esecutivo con Regio decreto n. 652/43), norme ora abrogate (la prima dall'art. 274, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la seconda dall'art. 24, d.l. 25 giugno 2008, n. 112), attualmente lo stemma è previsto dalla normativa sull' sull'ordinamento degli enti locali che all'art 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, demanda all'autonomie dell'ente e, quindi, allo statuto la sua determinazione con l'eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso.
Nel caso in esame, lo statuto comunale (art. 1, comma 3) descrive dettagliatamente la foggia dello stemma comunale ma non disciplina le modalità di utilizzo dello stesso né risulta che l'ente abbia adottato un apposito regolamento in materia.
In assenza di siffatta normativa, si ritiene che l'uso dello stemma sia comunque da considerare compatibile da parte dei consiglieri singolarmente o quali gruppi, ove si consideri che ciascuno costituisce una parte istituzionale dell'ente locale del quale lo stemma rappresenta un elemento unitario di identificazione.
Tuttavia va precisato che, in assenza di previsioni regolamentari più dettagliate (che l'ente potrebbe, comunque, decidere di adottare per prevedere, ad esempio, la previa autorizzazione dell'ente ad utilizzare lo stemma) l'uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o, anche, dei gruppi consiliari dovrebbe avvenire con la cautela necessaria ad evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti.
Per questo, il suo utilizzo dovrebbe essere limitato all'esercizio del munus istituzionale di cui lo stesso è investito ed a tal fine si ritiene opportuno che sulla carta intestata sia prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza del nominativo del consigliere e del simbolo del gruppo cui appartiene con la specifica indicazione 'gruppo consiliare'.