REVOCA DELIBERA DI CONVALIDA DELL'ELEZIONE

Territorio e autonomie locali
30 Settembre 2010
Categoria 
12.01.01 Incandidabilità
Sintesi/Massima 

Nel caso ricorra l’ipotesi di incandidabilità di cui all’art. 58, comma 1, lettera a) del T.U.O.E.L., la Prefettura, qualora il consiglio comunale non provveda a revocare la delibera di convalida del consigliere, potrà senz’altro avviare l’azione di cui all’art. 70, comma 2, del suddetto Testo unico, diretta alla declaratoria della nullità dell’elezione.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/58 Roma,
ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
(Rif. n. 46370 Area II del 13/09/10)

OGGETTO: Art. 58 TUOEL – Cause ostative alla candidatura –
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo – 12.1 - Incandidabilità.

Con riferimento alla nota sopradistinta, non si ravvisano motivi per discostarsi dal parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso e condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Pertanto, nel ritenere che nella fattispecie ricorra l'ipotesi di incandidabilità di cui all'art. 58, comma 1, lettera a) del T.U.O.E.L., si rappresenta che codesta Prefettura, qualora il consiglio comunale non provveda a revocare la delibera di convalida del consigliere in questione, potrà senz'altro avviare l'azione di cui all'art. 70, comma 2, del suddetto decreto legislativo, diretta alla declaratoria della nullità dell'elezione.