CON IL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78, CONCERNENTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA, DISPONE ALL'ART 5, COMMA 7, CHE VENGANO RIDETERMINATI IN DIMINUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 8 DEL TUOEL GLI IMPORTI DELLE INDENNITA' DEGLI AMM.RI LOCALI GIA' DETERMINATE AI SENSI DELLO STESSO ART. 82, COMMA8.
Class. n. 15900/TU/00/82
Roma, 22 SETTEMBRE 2010
Oggetto: comune di..........
Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale è stato comunicato che il sindaco del comune di ........ ha chiesto di conoscere se l'art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2005, n. 266, con il quale è stato disposta la rideterminazione in riduzione, nella misura del dieci per cento rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali, debba ritenersi tuttora vigente, tenuto conto che successivamente al parere espresso dal Ministero dell'Economia del 17 dicembre 2009, che ha confermato l'operatività della cennata disposizione, la Corte dei conti, con delibera del 21 dicembre 2009, ha ritenuto che tale norma non sia più in vigore.
Al riguardo si osserva che con il menzionato art. 1 comma 54 della legge finanziaria 2006 è stata introdotta una disposizione che di fatto ha prodotto un effetto di 'sterilizzazione permanente' del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza. Tale sistema, che peraltro male si conciliava - logicamente e normativamente con le sopravvenute novelle agli artt. 82 e 83 del Tuoel apportate dall'art. 2, comma 25, della Finanziaria 2008, ha successivamente trovato, ad avviso di quest'Ufficio, una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Tuttavia, tenuto conto che da più parti erano state sollevate perplessità in merito alla vigenza della menzionata norma, in particolare per quanto riguarda l'arco temporale in cui la stessa dovesse trovare applicazione, quest'Ufficio ha ritenuto di formulare al riguardo un apposito quesito al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Amministrazione finanziaria, con il parere sopra menzionato, ha confermato l'operatività di tale norma.
Si osserva in ogni caso che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,
dispone, all'art. 5, comma 7, che, con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo vengano rideterminati in diminuzione, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità degli amministratori locali già determinate ai sensi dello stesso articolo 82, comma 8.