PRESUNTA INCOMPATIBILITA' DI UN CONSIGLIERE CHE RIVESTE LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LECCE.

Territorio e autonomie locali
29 Luglio 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

SUSSISTE NEL CASO IN ESAME LA CAUSA DI INELEGGIBILITA' AI SENSI DEL COMMA 1, ART. 60 TUOEL. IN QUANTO GLI AMM.RI DELLE AZIENDE SPECIALI SIANO INELEGGIBILI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE DEL COMUNE DA CUI L'AZIENDA DIPENDE, IN QUANTO L'ISTITUZIONE E' ENTE DIPENDENTE DEL COMUNE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/ 60-63 Roma, 29 luglio 2010

OGGETTO: Consiglio comunale di ...... Quesito su presunta incompatibilità di un consigliere comunale che riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Istituzione Servizi Sociali del Comune di ......

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal Segretario generale del Comune di .... che ha rilevato una causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.1) del d.lgs. n.267/2000 per un consigliere comunale, che sostituisce temporaneamente un altro consigliere sospeso dalla carica, in quanto nominato a suo tempo Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione Servizi Sociali del Comune di ......
Al riguardo, quest'ufficio è dell'avviso che nel caso in esame sussista la causa di ineleggibilità di cui all'art.60, comma 1, n.11) del T.U.O.E.L..
Ciò in quanto tra le Istituzioni di cui all'art.114 del T.U.O.E.L. ed il Comune non sussiste solo un rapporto di vigilanza, bensì di vera e propria dipendenza come ritenuto dalla giurisprudenza in materia poichè l'Istituzione ha un obbligo di adempiere i compiti che le vengono affidati.
Secondo la citata norma l'istituzione è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale. Ebbene quanto disposto dall'art.114 del T.U.O.E.L. è previsto dall'art.94 dello Statuto comunale il quale stabilisce che l'Istituzione è l'organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali e culturali che non abbiano importanza imprenditoriale. Inoltre il successivo art.95 dello Statuto prevede che il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
La ratio della disposizione è evidente in quanto il Presidente di un ente 'dipendente'dal Comune, al pari degli impiegati 'con poteri di organizzazione e coordinamento del personale', è ineleggibile alla carica di consigliere comunale proprio in considerazione dell'influenza che può esercitare sul personale dell'ente, costituito per la quasi totalità da 'elettori' ( e, pertanto, a prescindere dai compiti e dalle funzioni in concreto svolte dall'ente) .
Tenuto conto del rapporto di dipendenza dal Comune , valgono per il caso in esame le
stesse considerazioni che la giurisprudenza ha formulato per le aziende speciali; in particolare per quanto riguarda l'applicabilità dell'art.60, comma 1, n.11 del T.U.O.E.L ( cfr. Cass. Civ., Sez, I, 16-07-2005, n.15105 ) ai membri dei consigli di amministrazione delle aziende stesse, in quanto l'azienda speciale è ente strumentale del comune che l' ha istituita ed esercita su di essa poteri di direzione e controllo, ne determina le finalità e gli indirizzi , rimuove dall'incarico i membri del Consiglio di amministrazione attraverso i poteri attribuiti al Sindaco.
Alla luce della definizione di ente dipendente da ultimo precisata, la giurisprudenza
costante della Cassazione ( a partire dalla sentenza n.5524/1984, e proseguendo con le sentenze nn.5594/1987, n.1808/1990), ha ritenuto che gli amministratori delle aziende speciali siano ineleggibili alla carica di sindaco o di consigliere del Comune da cui l'azienda dipende.
Tale rapporto di dipendenza si viene a creare, come si è innanzi rilevato, anche nei confronti delle 'Istituzioni' , tenuto conto che l'art.114 del T.U.O.E.L. disciplina aziende speciali ed Istituzioni , con la conseguente applicabilità della causa di ineleggibilità di cui all'art.60 del d.lgs n.267/2000, comma 1, n. 11) anche al caso in questione.
In definitiva, essendo l'Istituzione ente dipendente del Comune, il suo Presidente era ineleggibile ai sensi dell'art.60, comma 1, n.11) del d.lgs.n.267/2000.
Pertanto il consigliere ..... poiché già Presidente del Consiglio di amministrazione della detta Istituzione, come primo dei non eletti non può temporaneamente sostituire il consigliere sospeso in quanto attualmente si trova nell'ipotesi di ineleggibilità cui all'art. 60, comma 1, n.11) del T.U.O.E.L. e, pertanto, deve essere dichiarata la decadenza dalla carica di consigliere.
Va peraltro rilevato che il Comune, in considerazione dell'esigenza di esercitare in modo più diretto il controllo sulla Istituzione, può prevedere, nell'ambito della propria autonomia statutaria, che non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi conferiti ad amministratori del Comune presso la società in questione ( cfr. art.67 del d.lgs. n.267/2000).
Tale esimente, tuttavia, non è rinvenibile nello statuto comunale, il quale prevede anzi,
all'art.72 che 'Al Sindaco, nonché agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali è vietato ricoprire incarichi e svolgere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune'.