Calcolo numero assessori. L’articolo 1, comma 2, legge 42/2010 ha inciso sull’articolo 2, commi da 183 a 187, della legge 191/2009 (finanziaria 2010) modificando il numero di consiglieri ed assessori degli enti locali. La riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e provinciali si applica a decorrere dal2011. Il numero massimo di assessori è determinato in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, con arrotondamento all’unità superiore.
Si fa riferimento alla lettera suindicata con la quale è stato chiesto l'avviso della scrivente in merito al numero massimo di assessori nominabili nel comune di ., alla luce dell'intervento recato dalla legge finanziaria per il 2010, (l. n. 191/2009), come modificata dalla legge n. 42/2010.
Come noto, la citata legge finanziaria ha operato in un'ottica di contenimento della spesa pubblica prevedendo, in particolare, la riduzione del numero massimo degli assessori, da conseguirsi individuando in 'un quarto' piuttosto che in 'un terzo' la percentuale di consiglieri utile a determinarlo (con la precisazione che l'arrotondamento va ora effettuato 'all'unità superiore' piuttosto che 'aritmeticamente ').
La modifica legislativa in argomento, innestandosi su un sistema pregresso, ha inciso sull'art. 47, comma 1 del T.U.O.E.L. limitatamente alla misura degli assessori, lasciando immutata la restante disciplina e, segnatamente, l'imputazione allo statuto della competenza a determinarne in concreto il numero, entro il limite massimo indicato dal legislatore.
Ciò comporta che ogni singolo ente locale deve provvedere a raccordare la propria preesistente disciplina statutaria, in tema di composizione della giunta, con l'intervenuta modifica legislativa.
Giova rammentare che, secondo i consueti canoni ermeneutici, in caso di successione di leggi nel tempo, le disposizioni statutarie conformate al vecchio regime continuano a trovare applicazione anche in vigenza del nuovo, nella misura in cui non contrastano con quest'ultimo.
Orbene, nel caso di specie, la norma statutaria consente di nominare un numero di assessori pari, non superiore a 6, dovendosi con ciò intendere che il loro numero deve comunque consistere in una cifra 'pari' e che questa non può superare nel massimo, '6' (in pratica: o 4 o 6).
Siffatta previsione mantiene la sua applicabilità per la parte relativa al requisito 'pari' della cifra (in quanto compatibile con la novella di cui si è detto), mentre risulta inapplicabile per la parte relativa alla misura di 6. Esorbita, infatti, dal limite massimo di 5 fissato dal sopradescritto intervento legislativo per la tipologia di enti cui appartiene ...
Se ne deduce che in codesto comune il numero massimo degli assessori nominabili nell'immediato assomma a 4, (in quanto numero 'pari' contenuto entro il surriferito limite massimo di 5) e che la possibilità di nominare il quinto assessore resta subordinata ad una conforme modifica statutaria.