IPOTESI DI INCOMPATIBLITA' TRA LA CARICA DI CONSIGLIERE E QUELLA DI PRESIDENTE DI UNA SOCIETA' SPORTIVA.

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

La ratio della causa di incompatibilità in esame (annoverabile tra le cosiddette “incompatibilità di interessi”) “consiste nell’impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità” (così Corte Costituzionale, sentenze n. 44 del 1997, n. 450 del 2000 e n. 220 del 2003).

Testo 

Prot. n.15900/TU/00/63 Roma, 27 luglio 2010

AL COMUNE DI (Rif. n. 2835 del 29 aprile 2010)

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla compatibilità tra la carica di amministratore degli enti locali e cariche sociali. Art. 63 del decreto legislativo n. 267/2000.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo - Elettorato passivo – incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito alla sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di presidente di una Società sportiva.
La fattispecie rappresentata va esaminata in ragione della statuizione recata dal comma 1, n. 2, dell'art. 63 del D. Lgs. n. 267/2000, che espressamente prevede incompatibilità per colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi nell'interesse del comune. Il comma 2 del citato art. 63 ha, infatti, escluso l'ipotesi di incompatibilità solo per coloro che hanno parte in cooperative sociali iscritte regolarmente nei registri pubblici, tenuto conto che solo tali forme organizzative offrono adeguate garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato.
In merito, si rappresenta che la ratio della causa di incompatibilità in esame (annoverabile tra le cosiddette 'incompatibilità di interessi') 'consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità' (così Corte Costituzionale, sentenze n. 44 del 1997, n. 450 del 2000 e n. 220 del 2003).
La Suprema Corte (cfr. Cass. Civile, Sez. I, N. 550 del 16.01.04) ha più volte affermato che 'l'art. 63 citato, nello stabilire la causa di 'incompatibilità di interessi' (non può ricoprire la carica) ivi prevista., ai fini della sua sussistenza, richiede una duplice, concorrente condizione: la prima di natura soggettiva, la seconda di natura oggettiva. E' necessario, innanzitutto (condizione soggettiva), che il soggetto, in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva, rivesta la qualità di titolare, o di amministratore, ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento. In secondo luogo, il legislatore prevede, come condizione oggettiva, che deve necessariamente concorrere con quella 'soggettiva' per la sussistenza della suddetta causa di 'incompatibilità di interessi', che il soggetto, rivestito di una delle predette qualità, in tanto è incompatibile, in quanto ha parte.. in servizi, nell'interesse del comune'. Se si pone l'accento sul termine 'parte' della locuzione 'aver parte' e lo si correla alla successiva locuzione 'nell'interesse del comune', appare chiaro che la locuzione 'aver parte' alluda alla contrapposizione tra 'interesse particolare' del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente 'generale', in relazione alle funzioni attribuitegli e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva..'.
Nel caso in questione si ritengono configurabili entrambe le suddette condizioni.
Per quanto riguarda invece la validità degli atti del consiglio comunale adottati con la partecipazione al voto del consigliere di cui si presume sussistere la causa di incompatibilità, si fa presente che la giurisprudenza in materia ha affermato che 'i provvedimenti amministrativi non possono essere considerati viziati quando sia annullata la nomina del titolare di un organo monocratico o di uno dei componenti dell'organo collegiale' (Consiglio di Stato, Sez. Quarta, 21 maggio 2008, n. 2407).