Secondo la giurisprudenza in materia “non collega all’inosservanza del termine alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all’adozione della grave misura dello scioglimento dell’organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto, bensì la constatata inadempienza ad un’intimazione puntuale ed ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio”.
Secondo il medesimo orientamento, il meccanismo predisposto dalla citata norma “mentre, per un verso, porta ad escludere la natura perentoria del termine in questione, con connesso rischio di illegittimità derivata degli atti che si fondino sulla deliberazione adottata in ritardo, per altro verso, elimina il rischio, anch’esso adombrato nella decisione, che al termine possa attribuirsi valore puramente indicativo”, in quanto l’ordinamento ammette solo un “occasionale, motivato e breve ritardo nel rispetto del termine ordinario”.
Class. n. 15991/52 Roma, 27 luglio 2010
AL SIGNOR PREFETTO DI
(Rif. n. 24414 del 7 luglio 2010)
OGGETTO: Comune di . Mancata approvazione del bilancio. Richiesta parere.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero sulla possibilità di attendere i tempi di pubblicazione delle modifiche statutarie da parte dell'ente in oggetto, prima di avviare la procedura di scioglimento del consiglio comunale per la mancata approvazione del bilancio.
Al riguardo si fa presente che, secondo la giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826), l'art. 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, 'non collega all'inosservanza del termine alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento dell'organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto, bensì la constatata inadempienza ad un'intimazione puntuale ed ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio'.
Secondo il medesimo orientamento, il meccanismo predisposto dalla citata norma 'mentre, per un verso, porta ad escludere la natura perentoria del termine in questione, con connesso rischio di illegittimità derivata degli atti che si fondino sulla deliberazione adottata in ritardo, per altro verso, elimina il rischio, anch'esso adombrato nella decisione, che al termine possa attribuirsi valore puramente indicativo', in quanto, come si evince dalla medesima sentenza, l'ordinamento ammette solo un 'occasionale, motivato e breve ritardo nel rispetto del termine ordinario'.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che non sia possibile attendere l'entrata in vigore delle modifiche statutarie avviate dall'Ente, ai fini dell'adozione dell'atto di diffida di cui all'art. 1 del d.l. n. 13 del 2002.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO