GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, NONCHE' RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Territorio e autonomie locali
26 Luglio 2010
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 oltre a prevedere, tra l’altro, la corresponsione per i consiglieri comunali e provinciali di un’indennità di funzione onnicomprensiva, in sostituzione dei gettoni di presenza, ha abolito qualsiasi forma di emolumento per gli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni.
Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio, l’art. 84, comma 3, del Testo Unico, prevede per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Le spese di viaggio devono essere rimborsate anche per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari.

Testo 

Prot.n. 15900/TU/00/82 – 84 Roma,

e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Unione dei Comuni. Indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese. Quesito.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - indennità di funzione- gettoni di presenza – divieto di cumulo; rimborso spese viaggio.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti dell'Unione per la partecipazione alle commissioni consiliari nell'ambito del consiglio dell'Unione, alla cumulabilità, o meno, dei gettoni erogati dall'Unione con i compensi percepiti in qualità di assessori o consiglieri presso altri enti, nonché al rimborso delle spese di viaggio per i non residenti nel capoluogo della sede dell'Unione stessa.
Per quanto riguarda i primi tre punti del quesito si rappresenta che, da ultimo, è intervenuto, sulla disciplina che regola il trattamento economico spettante agli amministratori degli enti locali, il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, concernente 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica'.
Il citato decreto oltre a prevedere, tra l'altro, la corresponsione per i consiglieri comunali e provinciali di un'indennità di funzione onnicomprensiva, in sostituzione dei gettoni di presenza, il cui ammontare mensile non può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8 dell'art. 82 del T.U., ha abolito qualsiasi forma di emolumento per gli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni.
Riguardo l'ultima parte del quesito, concernente il rimborso delle spese di viaggio, occorre evidenziare che l'art. 84, comma 3, del citato Testo Unico, prevede per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Considerata l'ampiezza della formulazione della norma, che fa riferimento a tutte le forme di esercizio del mandato di consigliere e non alla sola partecipazione alle sedute del consiglio, si ritiene che le spese di viaggio debbano essere rimborsate anche per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari.

IL DIRETTORE CENTRALE