Partecipazione, con diritto di voto, del vicesindaco alle sedute di consiglio in comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Territorio e autonomie locali
1 Luglio 2010
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attesa la incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco, in caso di decesso del sindaco, non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale è stato chiesto l'avviso della scrivente in ordine alla possibilità che il vicesindaco (in funzione vicaria del sindaco deceduto) partecipi, con diritto di voto, alle sedute del consiglio, in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Ad avviso di questa Direzione Centrale, il parere del Consiglio di Stato (n.94/96 del 21/2/1996) richiamato da codesta Prefettura deve considerarsi tuttora attuale in quanto sullo specifico profilo non è intervenuta alcuna innovazione legislativa.
Nel suddetto parere, come è noto, il Supremo Consesso ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui vige la regola della incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del consiglio, con diritto di voto. Ciò in quanto non pare concepibile che le cennate funzioni 'vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci, in pratica da un delegato. Nel nostro ordinamento, infatti, non è ammessa delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive'.
Peraltro, il successivo parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.501, del 14.6.2001, (diramato con circolare ministeriale n.7/2001) intervenuto nuovamente sulla medesima tematica (poteri del vicesindaco) non ha contraddetto la precedente pronuncia, pur non soffermandosi sulla specifica questione.
Per quanto sopra esposto, non può che confermarsi l'orientamento secondo il quale il vicesindaco, in caso di decesso del sindaco, non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.