La Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dell’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune. Anche l’Avvocatura Generale si è espressa in senso conforme all’indirizzo enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11894/06.
Pertanto, si ritiene che nel caso in questione ricorra l’ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000.
Class. n.15900/TU/60 Roma,
AL COMUNE DI
e, p.c., ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Incompatibilità art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – ineleggibilità.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità, prevista dal decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di un consigliere di codesto ente che voglia candidarsi sindaco presso un altro comune.
L'art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l'ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
La norma sembrerebbe stabilire, con il termine 'rispettivamente', una correlazione tra la tipologia di cariche, sancendo l'ineleggibilità alla carica di sindaco per chi è sindaco in altro comune e, analogamente, l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per chi è consigliere comunale in altro comune e non anche per chi ricopre le altre cariche indicate dalla norma.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, I Sezione, in data 20 maggio 2006, con la sentenza n. 11894, nell'effettuare un esame dell'evoluzione legislativa in tema di ineleggibilità, si è pronunciata a favore dell'ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune.
Al fine di evitare interpretazioni disomogenee della norma in esame, questa Direzione Centrale ha richiesto un parere all'Avvocatura Generale che, con nota del 3 novembre 2009, si è espressa in senso conforme all'indirizzo enunciato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 11894/06.
Pertanto, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, si ritiene che nel caso in questione ricorra l'ipotesi di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000.