Consiglio comunale. Trattazione argomenti all’ordine del giorno.

Territorio e autonomie locali
23 Giugno 2010
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

L’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, demanda all’apposito Regolamento la disciplina sul funzionamento del Consiglio, cui si riconosce ai sensi del successivo comma 3, autonomia funzionale e organizzativa. Qualora il Regolamento del consiglio comunale preveda la possibilità di invertire l’o.d.g., a tale opzione potrà farsi ricorso purché ricorrano le condizioni previste dallo stesso Regolamento.

Testo 

E' stato chiesto l'avviso sulla questione, segnalata da alcuni consiglieri di minoranza del comune ., concernente presunte irregolarità nello svolgimento dei lavori assembleari, nel corso dei quali spesso si delibera l'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Al riguardo, si fa anzitutto presente che l'art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, demanda all'apposito Regolamento la disciplina sul funzionamento del Consiglio, cui si riconosce ai sensi del successivo comma 3, autonomia funzionale e organizzativa.
Nel caso di specie, fermo restando che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, l'art. 46, comma 4, del Regolamento ha previsto un'apposita disciplina sulla precedenza degli argomenti da iscrivere.
Lo specifico profilo dell'inversione dell'o.d.g., è regolato in una serie di ulteriori disposizioni regolamentari.
Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 28, comma 1, e 51, commi 1 e 2.
Il primo riconosce ai singoli consiglieri ' ... su ogni proposta sottoposta a deliberazione del Consiglio, diritto di iniziativa, che viene esercitato: a) con la richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno .... '.
Il secondo dispone che il Presidente ' ... può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo' e qualora un consigliere si opponga o proponga un diverso ordine di trattazione ' ... si procede ad una votazione' (art. 51 commi 1 e 2).
In base a siffatte considerazioni, si ritiene invero che emerga una sostanziale ammissibilità dell'inversione degli argomenti all'ordine del giorno purché ricorrano le prescritte condizioni.
Per quanto riguarda, in particolare, la trattazione degli atti di sindacato ispettivo, di cui nella nota cui si risponde si segnala il reiterato rinvio, si richiama quanto prescritto dall'art. 43, comma 3, del T.U.O.E.L. che prevede un termine di 30 giorni per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo.