INCOMPATIBILITA' EX ART 63, COMMA 1, N.4 TUOEL

Territorio e autonomie locali
21 Giugno 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

PERCHE' SUSSISTA INCOMPATIBILITA' PER ESSERE PARTE DI UN PROCEDIMENTO, DEVE ESSERE ACCERTATA CON RIFERIMENTO ALLA QUALITA' DI PARTE IN SENSO PROCESSUALE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 21 GIUGNO 2010
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OGGETTO: Comune di ....... Presunte cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo- Incompatibilità ex art.63, comma1, n.4 del D.Lgs n.267/00. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso l'ulteriore esposto presentato da alcuni cittadini che insistono sulla sussistenza in capo al Sindaco della causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del d.lgs.n.267/2000 e sottolineano che il medesimo avrebbe taciuto all'atto della seduta di convalida degli eletti.
Al riguardo, è opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione ' essere parte di un procedimento' va inteso in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune , non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ' ex se' il presupposto dell'incompatibilità ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666).
Secondo un orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4 del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti , ossia una reale situazione di conflitto : solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo..'(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335 ).
Quest'ufficio è dell'avviso che nel caso in esame manca, fin dal primo grado di giudizio, tale concreta contrapposizione tra le parti e quindi una reale situazione di conflitto, in quanto non è stato impugnato un provvedimento del Comune di ...... , bensì dell'A.S.L. n....... e di conseguenza lo stesso non è parte necessaria nel giudizio. Pertanto, pur esistendo formalmente un contenzioso tra l'amministratore e l'Ente di appartenenza all'epoca della delibera di convalida degli eletti e del giuramento , non sussisteva la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4, del T.U.O.E.L., in quanto il Comune di ....... solo in fase di appello è stato chiamato in giudizio, senza peraltro costituirsi.
Non sussistono quindi i presupposti per avviare la procedura di scioglimento del consiglio comunale per la decadenza del sindaco conseguente alla asserita causa di incompatibilità del medesimo.
Resta comunque fermo che chiunque sia in possesso di una potenziale notizia di reato può direttamente investirne la competente Autorità giudiziaria.

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