IL RICORRENTE NON CHIEDE L'ADEMPIMENTO A POSTO A CARICO DEL COMUNE IN RELAZIONI ALLE SPESE PROCESSUALI, BENSI' PROMUOVE ISTANZA PER DANNI PATRIMONIALI E MORALI IMPUTATI ALL'AMM.NE COMUNALE. PERTANTOMANCA UNA POSIZIONE CREDITORIA DEL PRIVATO CHE CONSEGUA DA PRECEDENTE GIUDIZIO CONTRO L'AMM.NE E PER FAR VALERE LA QUALE L'AMM.RE PROMUOVE UNA LITE CONSEGUENZIALE NEI CONFRONTI DELL'ENTE, CONDIZIONE NECESSARIA ACCHE' L'AMMINISTRATORE NON INCORRA NELLA CAUSA OSTATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
Class. 15900/TU/00/63 Roma, 21 GIUGNO 2010
OGGETTO: Comune di .......... – Richiesta di parere in merito ad una situazione di incompatibilità di un consigliere comunale.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere formulata dal comune di ...... in ordine alla sussistenza della causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4) del T.U.O.E.L., nei confronti di un consigliere comunale, dott. ........, che - a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3240/2009 del 27 gennaio 2009, che ha accolto un ricorso presentato dallo stesso avverso atti del Comune concernenti la disciplina della zona ZTL della frazione ......., annullandone i relativi provvedimenti - ha presentato nel mese di marzo un nuovo ricorso al T.A.R. Toscana per il riconoscimento dei danni patrimoniali e morali asseritamene derivanti dai provvedimenti illegittimi della P.A.
Viene in particolare richiesto da codesta Prefettura se al caso in esame possa applicarsi l'esimente prevista dallo stesso art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000, così come novellato dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione al decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, che dispone testualmente: '. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato'.
Si osserva in merito che, come risulta dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 3240/2009 del 27 gennaio 2009, il consigliere interessato non ha riproposto in appello, a differenza di quanto avveniva in primo grado, contestuale richiesta di risarcimento dei danni e pertanto la citata sentenza di appello, nell'annullare gli atti impugnati, conclude per la sola condanna del Comune di ........ al pagamento delle spese di giudizio in favore solidale degli appellanti.
Con il nuovo ricorso del marzo c. a. il consigliere .....i non chiede l'adempimento dell'obbligazione posta a carico del Comune in relazione alle spese processuali, bensì propone una nuova istanza di risarcimento per i danni patrimoniali e morali subiti derivanti dall'adozione dei provvedimenti illegittimi annullati, ed imputati all'amministrazione comunale, a prescindere da eventuali responsabilità di dirigenti comunali denunciati per fatti inerenti la medesima vicenda.
Quindi il T.A.R. adito è chiamato a pronunciarsi sull'an e sul quantum della richiesta di risarcimento danni, e pertanto manca allo stato una posizione creditoria del privato, che consegua da precedente giudizio insorto con l'amministrazione e per far valere la quale l'amministratore promuova una lite conseguenziale nei confronti dell'ente, condizione questa necessaria acché l'amministratore non incorra nella causa ostativa all'espletamento del proprio mandato.
Sulla portata innovativa di quest'ultima disposizione fu acquisito a suo tempo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che, innanzitutto, rilevò come l'art. 63 del TUOEL 267/2000, nella stesura riformata, abbia riguardo solo a processi civili ed amministrativi relativi a rapporti patrimoniali. Pertanto, l'espressione 'sentenza di condanna' è quella conseguente alla definizione di tali tipi di procedimenti (Vedasi, in proposito, la circolare ministeriale n. 8/2002-URAEL del 30.7.2002).