ART 58 COMMA 1 LETT. C TUOEL. - INCANDIDABILITA' PER CONSIGLIERE DEL COMUNE DI MARIGLIANO CONDANNATO AD ANNI 1 E MESI 2 DI RECLUSIONE PER DELITTO DI FALSO PER INDUZIONE AI SENSI ARTT. 110,479 E 48 C.P.

Territorio e autonomie locali
15 Giugno 2010
Categoria 
12.01.01 Incandidabilità
Sintesi/Massima 

PROBLEMATICA SORTA SUL FATTO CHE ALL'EPOCA DEI FATTI L'INTERESSATO NON RIVESTIVA INCARICO PUBBLICO, AGENDO NEL QUADRO DI UNA ATTIVITA' DI NATURA PRIVATISTICA.
ALLA LUCE SI RITIENE SUSSISTENTE LA SOPRAVVENUTA CAUSA OSTATIVA ALLA PERMANENZA IN CARICO DEL CONSIGLIERE.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/58 Roma, 15 giugno 2010

OGGETTO: Comune di ....... Quesito su art 58, comma 1, lett. c), T.U.O.E.L.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'eventuale sussistenza di un'ipotesi di incandidabilità nei confronti di un consigliere comunale del comune di ......, condannato ad anni 1 e mesi 2 di reclusione, con sentenza emessa in data 23 aprile 1990 dalla Corte di Appello di Napoli per il delitto di falso per induzione, ai sensi degli artt. 110, 479 e 48 c. p.
La perplessità sull'applicabilità della disposizione in esame scaturisce dalla lettura della sentenza di condanna, dalla quale emerge che l'interessato, all'epoca dei fatti, non rivestiva un incarico pubblico, bensì ha agito nel quadro di un'attività di natura privatistica.
In proposito si rappresenta che la Giurisprudenza della Corte Suprema ha costantemente affermato che la norma di cui all'art. 58, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazioni dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, non restringe la causa di decadenza ai soli soggetti che esercitano la pubblica funzione o il pubblico servizio, ma pone come condizione di ineleggibilità o di decadenza dalla carica elettiva soltanto la condanna per detti reati, indipendentemente dal fatto che il condannato sia l'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto, che abbia agito in situazione di concorso col primo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11140 del 27-07-2002; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7593 del 21-04-2004).
La Giurisprudenza ha inoltre precisato che l'art. 58, comma, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, nel prevedere, tra le cause ostative alla candidatura alle elezioni la condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (e diversi da quelli indicati nella lettera b) dello stesso comma 1, che costituiscono figure criminose specifiche e singolarmente individuate), contiene una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclusione dall'area della norma inabilitante di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che la predetta causa ostativa opera anche in ipotesi di condanna, alla pena suindicata, dell'autore mediato che, per ottenere dal pubblico ufficiale una falsa certificazione (conforme agli interessi del "decipiens") fornisca false dichiarazioni o sottoponga documenti falsi od alterati idonei alla formazione, da parte del "deceptus", dell'atto pubblico (cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2896 del 14-02-2004).
Finalità della norma è appunto quella di impedire l'assunzione di pubblici uffici, ancorché elettivi, da parte di soggetti che a qualunque titolo siano rimasti implicati, al punto di riportarne condanna alla pena della reclusione, nella commissione di illeciti penali commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11140 del 27-07-2002).
Alla luce della citata giurisprudenza, si ritiene, quindi, sussistente la sopravvenuta causa ostativa alla permanenza in carica del consigliere e necessaria la comunicazione di cui al comma 4 del citato art. 58 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.