INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO PER L'ATTIVITA' AMM.VA SVOLTA NEL PERIODO DECORRENTE DALL'ANNO 2004 AL 2009.

Territorio e autonomie locali
25 Maggio 2010
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

SALVO L'EVENTUALE PRESCRIZIONE DEL DIRITTO NEL FRATTEMPO INTERVENUTA, L'AMMINISTRATORE IN QUESTIONE AVRA' TITOLO A PERCEPIRE L'INDENNITA' DI FUNZIONE - E' APPLICABILE ALLA FATTISPECIE LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82

Roma, 25 MAGGIO 2010

Oggetto: indennità di funzione del vicesindaco.

Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale codesto comune chiede di conoscere se sia ammissibile corrispondere l'indennità di funzione ad un vice sindaco, per l'attività amministrativa svolta nel periodo decorrente dall'anno 2004 al 2009, tenuto peraltro conto che la Giunta comunale deliberò di corrispondere la sola indennità del Sindaco senza far menzione di quella degli assessori.
In merito a quanto rappresentato si osserva che il sistema di determinazione dell'indennità spettante agli amministratori locali, delineato dall'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosce ai componenti degli organi esecutivi dei comuni il diritto a percepire un'indennità di carica, calcolabile sulla base di quella attribuita al sindaco, per l'esercizio delle funzioni amministrative svolte.
Conseguentemente questa Direzione centrale è del parere che, salvo l'eventuale prescrizione del diritto nel frattempo intervenuta, l'amministratore in questione abbia titolo a percepire l'emolumento suddetto. Si osserva al riguardo, per quanto riguarda gli aspetti inerenti la prescrizione che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3881 del 16 giugno 2009, nel pronunciarsi in merito ad una questione concernente il recupero di somme indebitamente percepite dagli amministratori, ha precisato che è applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale e devono conseguentemente ritenersi prescritte le somme di cui gli amministratori dovessero risultare debitori nei confronti del comune per il periodo antecedente di oltre un quinquennio alla data del provvedimento di recupero.
Con riferimento all'ulteriore quesito concernente la mancata iscrizione in bilancio delle somme relative al pagamento dell'indennità in questione, si ritiene opportuno richiamare il parere n. 5 del 4 febbraio 2009 con il quale la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nel pronunciarsi in merito ad una fattispecie analoga a quella oggi in esame, ha sancito che la richiesta di pagamento delle indennità per le quali non è stato adottato il relativo atto d'impegno è riconducibile ad una delle ipotesi tipiche di riconoscimento di debiti fuori bilancio, previste dall'art. 194 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.