INDENNITA' AGLI AMM.RI LOCALI ART 82 TUOEL

Territorio e autonomie locali
22 Maggio 2010
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

GLI IMPORTI DELLE INDENNITA' DEVONO ESSERE IN LINEA CON IL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112 IL CUI ART. 76 HA SOSTITUITO LA NORMA (COMMA 11 ART 82).

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 22 maggio 2010

OGGETTO: Quesito. Indennità di funzione degli amministratori degli enti locali .

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente ha chiesto se possa considerarsi legittimo l'operato del medesimo, rappresentando di aver fissato nell'anno 2002, con determina del responsabile del servizio, l'indennità spettante agli amministratori in base all'art.82, comma 8, lett.e) del d.lgs.n.267/2000 ( T.U.O.E.L.), il quale prevedeva che l'indennità dei sindaci dei comuni fosse determinata in misura non inferiore al trattamento economico fondamentale dei segretari dei loro enti.
Al riguardo si rappresenta innanzitutto che l'incremento della indennità doveva essere disposto con delibera di giunta comunale ( per le indennità spettanti ai componenti della giunta) o di consiglio ( per l'indennità del presidente del consiglio comunale), secondo quanto disponeva l'art.82, comma 11, del d.lgs.n.267/2000 allora vigente.
Va inoltre rilevato che le disposizioni di cui al comma 8, lettera e) del citato art.82 non sono norme immediatamente precettive, bensì costituivano uno dei criteri di cui doveva tener conto il Governo nell'emanazione del regolamento di attuazione del comma 9 dell'art.23 della legge 3 agosto 1999, n.265 ( recepito dal comma 8 dell'art.82 del T.U.O.E.L.), provvedimento emanato con il D.M. n.119 del 2000.
Il citato comma 8, pertanto, ha esaurito i propri effetti con l'emanazione del suddetto regolamento e potrà conservare una propria valenza, essendo tuttorta in vigore, solo qualora si dovesse procedere, su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla revisione del regolamento medesimo, ai sensi del comma 9 dell'art.82.
Ciò posto, gli importi a suo tempo determinati potranno essere considerati compatibili con il delineato quadro normativo solo qualora risultassero non superiori a quelli previsti dal citato D.M., con le eventuali maggiorazioni automatiche consentite dall'art.2 del medesimo decreto e gli incrementi discrezionali previsti dall'allora vigente comma 11 dell'art.82, che li subordinava tuttavia alla condizione che la spesa complessiva risultante non superasse una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le pese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dalla tabella 'D' allegata al decreto in questione.
Nel precisare che gli importi così calcolati dovevano essere rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento, ai sensi dell'art.1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si ricorda che la facoltà di incrementare l'importo delle indennità di funzione è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, il cui art.76 ha sostituito la norma ( il citato comma 11 dell'art.82) che prevedeva tale facoltà.