La materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale. Un consigliere, unico eletto nell’ambito della propria lista, non può modificare la denominazione del gruppo consiliare a cui appartiene, qualora la normativa statutaria e regolamentare dell’ente non lo consenta.
Il Comune di .ha chiesto se un consigliere, unico eletto nell'ambito della propria lista, possa modificare la denominazione del gruppo consiliare in corso di mandato, tenuto conto delle specifiche disposizioni statutarie e regolamentari.
Al riguardo, si sottolinea preliminarmente che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale nella cui disciplina dovrebbero trovare adeguata soluzione anche le problematiche connesse.
Ciò posto, si rileva che l'art. 7 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale al comma 1 così recita: 'il gruppo consiliare è formato da almeno due consiglieri della stessa lista che ne scelgono la denominazione' mentre Il successivo comma 3 stabilisce che 'i candidati alla carica di Sindaco non eletti o l'unico eletto di una lista possono essere Gruppo consiliare assumendo la denominazione di lista'.
Per completezza si aggiunge che tali norme riproducono, sostanzialmente, il contenuto dell'art. 15 dello statuto.
L'esame del combinato disposto delle suddette disposizioni regolamentari induce a ritenere che non sia consentita, nella generalità dei casi, la possibilità di formare gruppi consiliari unipersonali, essendo necessaria la presenza di almeno due consiglieri (c.1), ad eccezione delle ipotesi in cui sia risultato eletto un solo candidato nell'ambito di una lista, ovvero nel caso di candidati alla carica di sindaco non eletti ( c.3).
In queste ultime due ipotesi, la previsione regolamentare, così come formulata, sembrerebbe imporre al gruppo (unipersonale) il vincolo costituito dall'assunzione della medesima denominazione della lista di riferimento.
Pertanto, si ritiene che la costituzione, così come la denominazione del gruppo unipersonale debbano conformarsi alle cennate prescrizioni.