Conferimento incarico responsabile Ufficio Urbanistica a professionista esterno (contratto collaborazione professionale occasionale) dipendente altro ente.

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2010
Categoria 
15.02.08 Incarichi a contratto
Sintesi/Massima 

Impossibilità, con citato rapporto, incardinamento soggetto esterno in struttura organizzativa ente e conseguente attribuzione poteri rappresentanza medesimo -
Utilizzazione detto professionista sensi art. 14, CCNL 22.1.2004 (mediante stipula apposita convenzione con ente appartenenza) Stante non configurazione quale rapporto lavoro tempo parziale (espressa previsione contenuta comma 1, suddetto art. 14) - Corretta attribuzione responsabilità di posizione organizzativa in ente utilizzazione (sensi successivo comma 4)e connessi poteri firma.

Testo 

Con una nota, una Prefettura ha sottoposto all'attenzione di questo Ministero la richiesta di chiarimenti formulata dal Capogruppo dei consiglieri della lista di minoranza di un comune, vertente su presunte irregolarità commesse dal medesimo nel conferimento dell'incarico di responsabile dell'Ufficio Urbanistica, ad un dipendente di altraamministrazione comunale, nonché le deduzioni presentate dalla stessa.
Al riguardo, dall'esame della documentazione trasmessa dall'Ufficio Territoriale del Governo e dalla nota inviata a questo Ministero dal citato capogruppo, si deve rilevare che effettivamente il rapporto di lavoro instaurato sulla base di un contratto di collaborazione professionale occasionale non consente l'incardinamento del soggetto esterno nella struttura organizzativa dell'ente e la conseguente attribuzione dei poteri di rappresentanza dell'ente stesso. Pertanto, il comune di che trattasi non poteva conferire l'incarico di responsabile di un Ufficio, con relativa assunzione di atti che impegnavano l'amministrazione verso l'esterno, nel periodo in cui il citato professionista ha intrattenuto con l'amministrazione stessa un rapporto libero professionale.
Di contro, l'utilizzazione del professionista medesimo ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, avvenuta mediante la stipula di un'apposita convenzione con il comune di appartenenza, consente l'attribuzione della titolarità di un ufficio ed i connessi poteri di firma. Non si ritengono, quindi, fondati i rilievi mossi, in quanto, con l'applicazione della speciale disciplina contenuta nell'articolo 14 richiamato, come chiarito con la dichiarazione congiunta n. 10, allegata al medesimo contratto, resta fermo l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge le proprie prestazioni a favore di due datori di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale, analogamente a quanto avviene nelle convenzioni tra enti per lo svolgimento associato di funzioni e servizi.
Non si ritiene, quindi, confacente al caso di specie, il richiamo all'art. 4 del CCNL del 14.9.2000, disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale, tenuto conto che l'utilizzazione ai sensi del più volte citato articolo 14, per espressa previsione contenuta nel comma 1, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, e consente, ai sensi del successivo comma 4, l'attribuzione della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione.
Da ultimo, si evidenzia che la presenza nel medesimo Ufficio di un altro dipendente di cat. D2, solleva alcuni interrogativi in ordine al comportamento tenuto dall'ente che avrebbe potuto conferire la responsabilità del predetto Ufficio al dipendente già in servizio. Si deve rilevare, comunque, che gli enti godono di ampia autonomia in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.