IPOTESI DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE ESPLETATO PRESSO L'ENTE IN CUI INTENDE CANDIDARSI.

Territorio e autonomie locali
30 Aprile 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

L'ATTIVITA' DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE, PUR A VANTAGGIO DEL COMUNE, NON DETERMINA L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'ENTE - L'ASSOLVIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE PRESSO L'ENTE NON COSTITUISCE IPOTESI PRECLUSIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA ELETTIVA.

Testo 

Class. n.15900/TU/00/58-63 Roma, 30 APRILE 2010

OGGETTO: Comune di ....... Quesito su ipotesi di incandidabilità e/o incompatibilità per un volontario del servizio civile nazionale.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Ente chiede se sussista una ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità per un volontario del servizio civile nazionale, che presta la propria attività per l'anno 2010 presso il medesimo Comune.
Si osserva in proposito che le cause di ineleggibilità a consigliere comunale sono enumerate dall'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 267/00: in particolare al n. 7 del citato articolo è disposto che non può ricoprire la carica di consigliere comunale il dipendente dell'ente locale.
La ratio della norma introdotta è evidentemente quella di garantire il più possibile la separazione tra attività politica e attività di gestione e l'elemento di discrimine costantemente affermato dalla giurisprudenza è la sussistenza delle condizioni tipiche del rapporto di impiego subordinato.
Occorre quindi, per la configurabilità dell'ipotesi di ineleggibilità in esame, che nel servizio civile nazionale siano rintracciabili i profili della subordinazione tipici del rapporto di lavoro dipendente o ad esso assimilabili.
Il servizio civile nazionale risulta attualmente disciplinato dalla legge istitutiva, la legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal d. lgs. 5 aprile 2002, n. 77.
Si tratta di un autonomo istituto giuridico espletato su base volontaria, affiancabile al servizio militare, che 'tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria' (cfr. Corte Cost., 16.07.2004, n. 228) e pertanto non assimilabile ad un rapporto di lavoro.
D'altra parte, l'art. 9, comma 1, del d. lgs. 5 aprile 2002, n. 77 sopra citato, relativo al trattamento economico e giuridico dei soggetti ammessi al servizio, nega espressamente che il rapporto di servizio civile costituisca un rapporto di lavoro, previsione supportata dal successivo comma 2, che rapporta il trattamento economico dei soggetti in questione a quello dei volontari di truppa in ferma annuale.
Anche nelle finalità perseguite l'istituto si allontana dal rapporto di lavoro, in quanto mira a favorire lo sviluppo formativo e professionale dei volontari e l'ingresso nel mondo del lavoro (art. 2, comma 3, lett. c, della l. 64/2001) riconoscendo specifici benefici culturali e professionali, come determinati crediti formativi nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri (art. 10, comma 2, l. 64/2001).
Pertanto, l'attività dei volontari del servizio civile, pur espletata a vantaggio del Comune, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
Tenuto conto che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, disciplinate dal decreto legislativo n. 267/2000, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica, l'assolvimento del servizio civile presso l'Ente non può costituire una ipotesi preclusiva all'assunzione della carica elettiva.