VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI PER ASSESSORE PROVINCIALE IN ASPETTAIVA NON RETRIBUITA.

Territorio e autonomie locali
27 Aprile 2010
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

L'ART 86 TUOEL ATTRIBUISCE ALL'ENTE LOCALE L'ONERE DI EFFETTUARE I VERSAMENTI DEGLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI , PER QUNTO CONCERNE LE ALTRE FORME DI CONTRIBUZIONE SONO DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE COMPETENTE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/86 Roma, 27 aprile 2010

OGGETTO: Applicazione art. 86 T.U.O.E.L..- Oneri assistenziali, previdenziali, assicurativi per un assessore provinciale in aspettativa non retribuita. Richiesta parere.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ente ha chiesto se, per un assessore provinciale che ha optato per l'aspettativa non retribuita presso il proprio datore di lavoro, l'Ente locale sia tenuto, oltre al versamento dei contributi obbligatori e del TFR, anche il versamento dei contributi per il fondo integrativo pensioni, per il fondo di solidarietà e per il fondo di previdenza complementare.
Si rappresenta al riguardo che l' art.86 del d.lgs.n.267/2000 attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare, per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono l'attività lavorativa, i versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai rispettivi istituti, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro, secondo le diverse modalità prescritte dai commi 1 e 2 del citato art.86 .
In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1, per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, e al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi.
Ciò premesso si ritiene che l'amministrazione locale sia tenuta, per i suoi amministratori, esclusivamente al suddetto versamento in quanto ritenuti obbligatori per legge a carico del datore di lavoro.
Per quanto concerne le altre forme di contribuzione è opportuno che codesto Ente si rivolga all'Istituto previdenziale competente.

AM