VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI.

Territorio e autonomie locali
15 Aprile 2010
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

L'AMMINISTRAZIONE LOCALE E' TENUTA AL VERSAMENTO PER I SUOI AMMINISTRATORI , LIMITATAMENTE AL PERIODO IN CUI E' SVOLTO IL MANDATO, DEGLI ONERI ASSIST.-ASSICUR- PREVIDENZIALI ANCHE SE NON SIA STATA PRESENTATA UNA ISTANZA DALL'INTERESSATO ED ANCHE SE L'AMMINISTRATORE NON ESERCITI PIU' IL PROPRIO MANDATO.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/86 Roma, 15 aprile 2010

OGGETTO: Applicazione art. 86 T.U.O.E.L..- Oneri assistenziali, previdenziali, assicurativi per gli amministratori degli enti locali. Richiesta parere .

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ente ha chiesto l'esatta applicazione dell'art.86 del d.lgs.n.267/2000 in relazione ad istanze presentate da alcuni Amministratori ( Presidente del Consiglio ed Assessori) volte ad ottenere l'applicazione della normativa di cui all'art.86, comma 1 e 2, del T.U.O.E.L..
Si rappresenta al riguardo che il citato art.86 attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare, per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono l'attività lavorativa, i versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai rispettivi istituti, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro, secondo le diverse modalità prescritte dai commi 1 e 2 del citato art.86 .
In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1, per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, e al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi.
Ciò premesso si ritiene che l'amministrazione locale sia tenuta, per i suoi amministratori, al suddetto versamento, limitatamente al periodo in cui l'amministratore abbia svolto il mandato, anche se non sia stata presentata una istanza dall'interessato ed anche se l'amministratore non eserciti più il proprio mandato.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione relativo alla materia in questione è opportuno che codesto Ente si rivolga all'Istituto previdenziale competente.