IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LA MISURA DELLE INDENNITA' E' LA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 156, COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 3 aprile 2010
Oggetto: Comune di ....... – Applicazione dell'art.156, 2° comma, del d.lgs. n.267/2000 ai fini della liquidazione dell'indennità del Presidente del Consiglio comunale- Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha inviato il quesito del Comune in oggetto indicato che ha chiesto chiarimenti in ordine all'indennità da corrispondere agli amministratori, in particolare se sia corretto utilizzare come parametro di riferimento la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo quanto previsto dall'art.156, comma 2, del D.Lgs n.267/2000.
Al riguardo, si fa presente che il suddetto parametro, previsto dall'art.156, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, sembra il dato più appropriato e fedele alla evoluzione dell'andamento demografico.
Si fa presente, in merito, che di recente anche la Corte dei Conti , con deliberazione n.7/sez.aut/2010/QMIG, depositata il 21/01/2010, ha stabilito che il criterio previsto dal comma 2 del citato art.156, 'rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n.119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori'.
In particolare la Corte dei Conti ha rilevato che il decreto 4 aprile 2000 , n.119, recante il regolamento di attuazione per la determinazione della misura delle indennità di cui trattasi, è stato emanato ai sensi del comma 9° dell'art.23 della legge 3 agosto 1999, n.265.
Tra i criteri ivi indicati, alla lettera b), è stabilito che le articolazioni delle indennità in oggetto vanno rapportate alle dimensioni demografiche degli enti, ' .tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente..'
Tale norma riporta espressioni identiche a quelle contenute nell'art.82, comma 8 del d.lgs.n.267/2000 e, quindi, la volontà del legislatore è quella di considerare , tra i due possibili parametri da valutare , rinvenibili nel d.lgs.n.267/2000, -quello contenuto nell'art.37, comma 4, del T.U.O.E.L. ( popolazione risultante dall'ultimo censimento) e quello contenuto nell'art.156 del T.U.O.E.L. ( popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente)-, il parametro preso in considerazione dal citato art.156, comma 2, in quanto rappresenta il criterio più corretto per monitorare l'andamento demografico.
La Corte, quindi, ai fini della determinazione dell'indennità degli amministratori, ha preso in considerazione solo il parametro che si rinviene nell'art.156 del T.U.O.E.L. , anche se lo stesso non è inserito nel Capo IV che disciplina lo status degli amministratori.