corretta misura retribuzione posizione e risultato corrispondere due dipendenti part-time (cat. D, titolari posizione organizzativa, uno anche in altro ente)

Territorio e autonomie locali
2 Aprile 2010
Categoria 
15.04.03 Retribuzione di posizione e di risultato
Sintesi/Massima 

Applicazione comma 2bis, art. 4, CCNL del 14.9.2000, Prevedente conferimento, in enti privi figure dirigenziali, suddetta titolarità anche a personale tempo parziale non inferiore a 50% quello tempo pieno - Corresponsione retribuzione di posizione misura ridotta (base principio riproporzionamento trattamento economico espressamente previsto citato comma 2) e retribuzione risultato anche misura superiore 50 % (previo accertamento raggiungimento obiettivi programmatici preventivamente definiti) senza eccedere misura massima consentita da normativa contrattuale, in ipotesi di due rapporti lavoro part-time.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, priva di figure dirigenziali, ha formulato una richiesta di parere in ordine alla corretta misura della retribuzione di posizione e di risultato da corrispondere a due dipendenti di cat. D, titolari di posizione organizzativa che svolgono il loro rapporto di lavoro presso l'ente a tempo parziale, chiedendo, in particolare, se la retribuzione di risultato debba essere corrisposta al 50% o nella misura massima del 100% qualora siano raggiunti tutti gli obiettivi, tenuto conto, altresì, che uno dei citati dipendenti è titolare di posizione organizzativa presso altro ente a tempo parziale.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che il comma 2bis, dell'art. 4 del CCNL del 14/9/2000, disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale, consentendo il conferimento, negli enti privi di dirigenti, della posizione organizzativa al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, prevede espressamente che il principio del riproporzionamento del trattamento economico si applichi anche con riferimento alla retribuzione di posizione. Non vi è dubbio, quindi, che ai dipendenti in questione la retribuzione di posizione possa essere corrisposta solo nella misura ridotta.
Diversamente, per quanto attiene alla retribuzione di risultato che, com'e noto, è corrisposta solo a seguito di valutazione annuale, si ritiene che la stessa possa essere corrisposta anche in misura superiore al 50 % qualora sia accertato il raggiungimento da parte del dipendente degli obiettivi programmatici preventivamente definiti dall'ente.
Resta fermo, comunque, che la retribuzione di risultato spettante al dipendente, nel caso in cui lo stesso intrattenga due rapporti di lavoro part-time, non può eccedere la misura massima consentita secondo la normativa contrattuale.