Normativa riferimento - ente non sottoposto patto stabilità interno - materia assunzionale - Applicazione art. 76, comma 2, L. n. 133/2008 copertura posti vacanti, stante istituzione in pianta organica esclusivamente posti part-time.

Territorio e autonomie locali
2 Aprile 2010
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, per suddetto ente, assumere attingendo graduatorie concorsuali ancora valide - Non utilizzazione citata normativa, concernente sospensione deroghe previste comma 121, art. 3, L. n. 244/2007 (ad eccezione enti con numero massimo dipendenti tempo pieno non superiore a 10, senza esclusione da computo quelli tempo parziale facenti parte, comunque, della pianta organica) ma applicazione normativa contenuta comma 562, art. 1, L. n. 296/2006 - Necessità subordinare utilizzo graduatorie già esistenti ed in corso validità a sussistenza condizioni previste art. 92, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Testo 

Con una nota, un Comune ha chiesto di conoscere se possa procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 2, della legge 133/2008 all'assunzione di personale, attingendo a graduatorie concorsuali ancora valide per la copertura dei posti vacanti, tenuto conto che in pianta organica sono stati istituiti esclusivamente posti part-time, coperti con rapporti di lavoro a tempo parziale, che non dovrebbero rientrare nel computo dei dipendenti a tempo pieno, indicati nel citato comma 2.
Al riguardo si fa presente che, com'è noto, la legge 133/2008 di conversione del decreto legge 112/2008 all'art. 76, comma 2, ha sospeso, fino all'emanazione del DPCM di cui al comma 6 del medesimo art. 76, le deroghe previste dal comma 121 dell'art. 3 della legge 244/2007 ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. Pertanto, per detti comuni la normativa assunzionale cui fare riferimento è quella contenuta nel comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006.
Invero, ai sensi di detto comma, gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, quale quello di specie, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, purchè le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non abbiano superato il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Tale normativa non consente ulteriori deroghe, oltre quella sopra menzionata contenuta nel citato comma 121.
Ciò posto, relativamente al caso in esame si rileva che dal tenore del quesito non si evince il numero dei dipendenti dell'ente in questione. Appare, tuttavia, evidente che la norma richiamata, nel consentire le deroghe assunzionali per i comuni con un numero massimo di dieci dipendenti a tempo pieno, non consente di escludere dal computo i dipendenti a tempo parziale, dovendosi considerare che detto personale, pur con rapporto di lavoro a tempo parziale, fa comunque parte della dotazione organica ricoprendo una porzione di posto. Per cui, ad esempio, due dipendenti part-time al 50% devono essere considerati come uno a tempo pieno.
Resta inteso che l'utilizzo delle graduatorie già esistenti ed in corso di validità è subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 92, comma 4, del D.lgs 267/2000. Infatti, a norma di detto articolo non risulta possibile attingere alle citate graduatorie per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.