Commissioni consiliari.

Territorio e autonomie locali
1 Aprile 2010
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Qualora in base alle disposizioni statutarie sia fatto obbligo di istituire le commissioni consiliari, l’eventuale decadenza dei singoli consiglieri, ai quali segue la surroga con altri neo consiglieri, non comporta la decadenza della Commissione, bensì la sostituzione dei componenti con altrettanti consiglieri appartenenti alle stesse liste, e dunque ai medesimi gruppi, in ossequio al richiamato principio di proporzionalità, di modo che non venga di fatto alterata la configurazione “politica” dell’organo di derivazione.

Testo 

Un consigliere del Comune di . ha chiesto se, in assenza di specifica previsione regolamentare, la contestuale decadenza di 3 componenti da una commissione consiliare, formata da cinque membri, si estenda all'intera commissione.
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del d. lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Come è noto, esse sono organi strumentali dei consigli ('il consiglio si avvale di commissioni') e, in quanto tali, ne costituiscono componenti interne, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad essi attribuita.
L'art. 14, lett. D), del vigente statuto comunale, rinviando ad un apposito regolamento la disciplina delle competenze delle commissioni consiliari, nonché il loro funzionamento e le modalità di rapporto con il Consiglio, stabilisce, tra l'altro – in conformità alla legge - che debbono essere composte proporzionalmente da tutti i gruppi consiliari, garantendo la partecipazione della minoranza.
La stessa disposizione, al punto 6 prescrive, in particolare, che devono essere costituite 'nel corso della prima seduta valida dopo: una modifica di Statuto o di regolamento che le riguardano, ovvero dopo la seduta di insediamento del Consiglio. In ogni caso entro 30 giorni'.
Premesso, dunque, che in base alle disposizioni statutarie è comunque fatto obbligo di istituire le commissioni consiliari, ad avviso di questo Ufficio l'eventuale decadenza dei singoli consiglieri, ai quali segue la surroga con altri neo consiglieri, non comporta la decadenza della Commissione, bensì la sostituzione dei componenti con altrettanti consiglieri appartenenti alle stesse liste, e dunque ai medesimi gruppi, in ossequio al richiamato principio di proporzionalità, di modo che non venga di fatto alterata la configurazione 'politica' dell'organo di derivazione.