INDENNITA' DI FUNZIONE NEL PERIODO IN CUI IL SINDACO SI E' POSTO IN CONGEDO PROVVISORIO A TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Territorio e autonomie locali
30 Marzo 2010
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

NON E' CONSENTITA L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' NELLA MISURA INTERA NEL PERIODO IN CUI IL SINDACO SI E' POSTO IN CONGEDO SPECIALE PROVVISORIO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E PATERNITA' IN QUANTO NON ASSIMILABILE ALLA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/81

Roma, 30 APRILE 2010

Oggetto: comune di ...... Quesito inerente congedo straordinario retribuito del sindaco

Con nota pervenuta il 27 gennaio u.s., qui trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, codesto Comune ha posto un quesito con il quale, nel premettere che il sindaco, dipendente di un istituto di credito, ha ottenuto dal proprio datore di lavoro la concessione di un congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, chiede di conoscere se l'indennità spettante al primo cittadino possa essere concessa per l'intero, assimilando tale congedo straordinario all'aspettativa non retribuita di cui agli artt. 81 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al riguardo, come osservato dalla dottrina (Vandelli - Commenti al T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, Maggioli editore p. 575) si rileva che il legislatore del 2000 ha inteso introdurre, nell'ambito degli enti locali il concetto di attività politica come attività professionale e, per far si che gli stessi amministratori possano meglio adempiere al proprio mandato elettivo, ha previsto agli artt. 81 e ss. del citato T.U.O.E.L. un sistema indennitario in base al quale gli amministratori che sono al contempo lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Al sindaco collocato in aspettativa compete un'indennità di funzione nei limiti fissati da apposito decreto ministeriale mentre tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto tale aspettativa. Da tale assetto ne deriva che possono percepire l'indennità di mandato piena solamente quegli amministratori che, ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo n. 267/2000, sono collocati in aspettativa per mandato elettivo.
Come evidenziato il primo cittadino del comune di ......i è dipendente di un istituto di credito e, in costanza di rapporto di lavoro, ha chiesto, ai sensi del citato art. 42 comma 5 del d. Lgs n. 151/2001, di poter usufruire di un periodo di congedo dal lavoro per assistere il proprio familiare. Si osserva al riguardo che il presupposto necessario per poter usufruire del periodo di congedo previsto dalla normativa a tutela e sostegno della maternità e della paternità, per il quale peraltro il legislatore ha previsto un trattamento economico di favore per tutto il periodo di congedo, equivalente all'ultimo stipendio percepito, è proprio la circostanza che al momento della richiesta il lavoratore si trovi in costanza di rapporto di lavoro. Diversamente, come già messo in rilievo, il menzionato art. 82 T.U.O.E.L. dispone che l'amministratore locale ha diritto a percepire l'indennità piena nel solo caso si sia posto in aspettativa dal lavoro.
Ciò posto ed indipendentemente dalla diversa 'ratio' che sottende i due diversi impianti normativi, risulta essere di tutta evidenza che il citato amministratore non possa percepire l'indennità piena prevista per lo svolgimento del mandato elettorale, in quanto non si trova nelle condizioni richieste dal più volte citato art 81 TUOEL per percepire la menzionata indennità nella misura piena.