FINCHE' MANCA UNA SITUAZIONE DI CERTEZZA GIUDIZIALMENTE RAGGIUNTA IN ORDINE AD UN RAPPORTO PATRIMONIALE OGGETTO DI CONTROVERSIA, PERMANE LA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA'. QUANDO TALE SITUAZIONE DI INCERTEZZA VIENE MENO IN FAVORE DEL PRIVATO E QUESTI PERSEGUE IL PROPRIO DIRITTO, ACCERTATO GIUDIZIALMENTE IN MODO DEFINITIVO, AVVIANDO UN CONTENZIOSO CIVILE CONSEGUENZIALE, L'INCOMPATIBILITA' NON SUSSISTE.
Class. 15900/TU/00/63 Roma, 23 MARZO 2010
OGGETTO: Comune di ........ – Richiesta di parere in merito ad una situazione di incompatibilità di un consigliere comunale.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo Elettorato passivo – Incompatibilità
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere formulata dal sindaco del comune di ...... in ordine alla sussistenza della causa di incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale di minoranza, ....... che, nell'esercizio delle sue funzioni di avvocato, ha presentato, in qualità di procuratore e difensore di sé stesso, a seguito della sentenza n. 20/09 resa il 26.01.2009 dal Giudice di Pace di ..... spedita in forma esecutiva il 28.01.2009 ed in tale forma notificata alla controparte in data 23.03.2009, un atto di precetto per il pagamento di spese legali a lui dovute quale difensore della controparte in un contenzioso avverso il comune del cui consiglio fa parte.
Al riguardo, si rappresenta che l'art. 63, comma 1, n.4, del d.lgs. n. 267/2000, così come novellato dalla legge 24 aprile 2002 n. 75, di conversione al decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, dispone testualmente: '. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso'.
Sulla portata innovativa di quest'ultima disposizione fu acquisito a suo tempo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che, innanzitutto, rilevò come l'art. 63 del TUOEL 267/2000, nella stesura riformata, abbia riguardo solo a processi civili ed amministrativi relativi a rapporti patrimoniali, Pertanto, l'espressione 'sentenza di condanna' è quella conseguente alla definizione di tali tipi di procedimenti.
La chiave di lettura della disposizione novellata non può che essere il principio cui la norma s'ispira, secondo il quale la pendenza di una lite civile ed amministrativa dà luogo ad incompatibilità per evitare che il conflitto di interessi che tale situazione manifesta possa essere risolto dal privato a proprio vantaggio esercitando i poteri di amministratore dell'ente locale. Principio generale cui fanno espressamente eccezione la pendenza di lite tributaria e la pendenza di lite a seguito di azione popolare.
La modifica introdotta, disciplinando solo vicende civili caratterizzate dall'essere in rapporto di consequenzialità con procedimenti civili od amministrativi, conferma l'incompatibilità, ma 'soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato'.
Ne consegue che, in caso di affermazione di responsabilità del privato accertata con sentenza pronunciata in sede civile od in sede amministrativa e passata in giudicato, dalla quale scaturisca una posizione debitoria del privato medesimo nei confronti dell'amministrazione, rimane confermata, nel giudizio consequenziale, e quindi prosegue rispetto al giudizio principale, la situazione di incompatibilità a carico dell'amministratore.
Nell'ipotesi inversa in cui la responsabilità del privato, sempre in un giudizio primario in sede civile od amministrativa, sia stata esclusa e sia insorta da ciò una conseguente posizione creditoria del privato medesimo, che per la relativa soddisfazione promuova una lite conseguenziale nei confronti dell'ente, l'amministratore non incorre nella causa ostativa all'espletamento del proprio mandato.
La ratio della norma riflette il principio di democrazia sostanziale del rispetto della volontà degli elettori e della tutela dell'amministratore che non può ricevere pregiudizio dal promovimento di una lite civile finalizzata ad ottenere soddisfazione di una posizione creditoria già definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, finché manca una situazione di certezza giudizialmente raggiunta in ordine ad un rapporto patrimoniale oggetto di controversia permane la situazione d'incompatibilità. Quando, invece, tale situazione di incertezza sia definitivamente venuta meno in favore del privato e questi persegue il proprio diritto, accertato giudizialmente in modo definitivo, avviando un contenzioso civile consequenziale, l'incompatibilità non sussiste. (Vedasi, in proposito, la circolare ministeriale n. 8/2002-URAEL del 30.7.2002)
Si prega di voler comunicare quanto sopra all'ente interessato con le modalità ritenute più opportune.