DOVERE DI ASTENSIONE PER UN ASSESSORE ALL'URBANISTICA CHE CONTRAE MATRIMONIO CON IL TECNICO COMUNALE

Territorio e autonomie locali
23 Marzo 2010
Categoria 
13.01.02 Dovere di astensione
Sintesi/Massima 

La fattispecie ricade pienamente nella previsione dell’art. 78, comma 2, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che dispone per i pubblici amministratori il dovere di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione preso in considerazione dal legislatore, finalizzato a salvaguardare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività dell’ente locale, ricorre ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l’oggetto specifico della deliberazione (intesa come attività volitiva a rilevanza esterna).
Il Consiglio di Stato ha rappresentato come la regola dell’astensione dell’amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare, ribadendo successivamente che “…la regola che vuole l’astensione dei soggetti interessati è di carattere generale e tende ad evitare che, partecipando gli stessi alla discussione e all’approvazione del provvedimento, essi possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell’assemblea, concorrendo a determinare un assetto complessivo dello stesso provvedimento non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza…” (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n. 3385, cit.).

Testo 

Class. n.. 15900/TU/00/78 Roma,
AL COMUNE DI ......

OGGETTO: Art.78, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.

13) Status degli amministratori locali – posizione giuridica e trattamento economico:
dovere di astensione.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto di conoscere se un sindaco, che ricopre anche la carica di assessore all'urbanistica, può contrarre matrimonio con il tecnico comunale e rimanere in carica.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la fattispecie non risulta configurare esplicitamente alcuna delle ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo n. 267/2000, ma ricade pienamente nella previsione dell'art. 78, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone per i pubblici amministratori il dovere di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione preso in considerazione dal legislatore, finalizzato a salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività dell'ente locale, ricorre ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l'oggetto specifico della deliberazione (intesa come attività volitiva a rilevanza esterna).
A tal proposito, si richiama la sentenza n. 7050 – IV sez. del 4 novembre 2003, del Consiglio di Stato che ha ribadito come la regola dell'astensione dell'amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare.
Lo stesso Consesso ha successivamente ribadito che '.la regola che vuole l'astensione dei soggetti interessati è di carattere generale e tende ad evitare che, partecipando gli stessi alla discussione e all'approvazione del provvedimento, essi possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell'assemblea, concorrendo a determinare un assetto complessivo dello stesso provvedimento non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza.' (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n. 3385, cit.).