DOVERE DI ASTENSIONE AMM.RI ART. 78 TUOEL

Territorio e autonomie locali
12 Marzo 2010
Categoria 
13.01.02 Dovere di astensione
Sintesi/Massima 

L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PER LA QUALE LA NORMA PRESCRIVE L'OBBLIGO DI ASTENSIONE E' IN GENERALE QUELLA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA DA PARTE DELL'AMM.RE LIBERO PROFESSIONISTA, NEL TERRITORIO AMMINISTRATO.

Testo 

Class. n.. 15900/TU/00/78 Roma, 12 marzo 2010

OGGETTO: Art.78, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.
13) Status degli amministratori locali – posizione giuridica e trattamento economico:
dovere di astensione.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito volto a conoscere l'orientamento di questo Ufficio in merito alla portata interpretativa dell'art.78 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Al riguardo, si rappresenta che la statuizione recata dal T.U. ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nell'ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale, ma in caso di inosservanza non ha inteso far decadere gli amministratori dalla carica ricoperta.
Essa si prefigge la garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale.
La Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n. 270/2000, ha chiarito che la disposizione di cui sopra, non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Destinatari della norma sono i componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, dei lavori pubblici e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio e iscrizione relativi albi, ordini o collegi professionali). Le relative disposizioni si applicano, pertanto, anche all'amministratore in questione, in quanto assessore ai lavori pubblici.
L'attività professionale per la quale la norma prescrive l'obbligo di astensione è in generale quella in 'materia di edilizia privata e pubblica', nel territorio amministrato.
La norma, quindi, non circoscrive l'obbligo di astensione ai soli incarichi conferiti da parte di pubbliche amministrazioni (anche perché, qualora il rapporto si costituisse con l'Ente di appartenenza dell'amministratore potrebbe configurarsi la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, del d.lgs. 267/2000), ma lo estende anche a quelli svolti nell'interesse di privati.