L’istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell’art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno.
La misura dell’indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Il Ministero ha ribadito quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, con cui viene riconfermato che l’emolumento de quo va commisurato all’indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.
Class.15900/TU/00/82 Roma, AL COMUNE DI
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
economico : Indennità di fine mandato.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla quantificazione dell'indennità di fine mandato da corrispondere ad un ex sindaco.
Al riguardo, l'art. 82, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000, ha introdotto l'indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia. Dalla formulazione testuale della disposizione si evince che la stessa costituisce 'un'integrazione' dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell'incarico amministrativo.
L'istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell'art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.
Si soggiunge, inoltre, che la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, questo Ministero ha ribadito quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, con il parere espresso nell'adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con cui viene riconfermato che l'emolumento de quo va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.