RIMBORSO SPESE VIAGGIO-FORFETTARIE-INDENNITA' PER CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO DAL SINDACO.

Territorio e autonomie locali
12 Marzo 2010
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

LE FUNZIONI DELEGATE DAL SINDACO AI CONSIGLIERI VENGONO CONSIDERATE SOLO AI FINIE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE, IL QUALE NON HA DIRITTO A PERCEPIRE INDENNITA' DI FUNZIONE.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82-84 Roma, 12 marzo 2010

OGGETTO: Richiesta parere su indennità di funzione, rimborso spese di viaggio e rimborso forfetario ad un consigliere comunale delegato.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente ha rappresentato che un consigliere comunale , delegato dal sindaco allo svolgimento delle funzioni presso la frazione di ....... , ai sensi dell'art.54 del d.lgs n.267/2000, ha richiesto oltre alle spese di viaggio, al rimborso forfetario per le altre spese, anche l'indennità di funzione, posto che le funzioni delegate esulerebbero da quelle di consigliere comunale.
Si rappresenta che in base al testo vigente dell'art.82, comma 2, del T.U.O.E.L., così come sostituito dal comma 25 dell'art.2 della L. 24 dicembre 2007, n.244 ( Legge finanziaria 2008), i consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
Né con la norma citata , né in altre disposizioni relative ai compensi spettanti agli amministratori locali, viene quindi attribuita rilevanza alle funzioni delegate dal Sindaco ai consiglieri, le quali vengono considerate solo ai fini del rimborso delle spese di viaggio ( cfr. art.84, comma 3, del citato d.lgs. ), mentre hanno diritto a percepire una indennità di funzione solo gli amministratori indicati al comma 1 del citato art.82.
In merito alle spese di viaggio si rileva che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Si ritiene che il caso rappresentato sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art.84, comma 1, purchè il consigliere si munisca di volta in volta di una autorizzazione del presidente del consiglio comunale.
Per le spese di viaggio sopraccitate occorre rilevare che se il consigliere con funzioni delegate si sposta con i mezzi pubblici di linea , al medesimo va rimborsato l'intero importo sostenuto; se invece l'amministratore è autorizzato all'uso del mezzo proprio per l'espletamento delle funzioni delegate, al medesimo va rimborsato un quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
In merito è necessario rilevare che sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l'art.77 bis, comma 13, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 del D.L. n.112/2008 il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Per quanto , invece, riguarda il rimborso forfetario codesto Ente potrà liquidare le suddette spese sulla base del decreto interministeriale del 12 febbraio 2009 concernente ' Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali', pubblicato nella G.U. n.67 del 21 marzo 2009 .