In considerazione di alcune recenti pronunce giurisprudenziali intervenute sulla materia, questa Direzione ha ritenuto necessario acquisire l’orientamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha espresso l’avviso che l’intervenuta abrogazione del comma 6 dell'art. 82 TUOEL determina come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell’ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi, ritenendo la citata abrogazione come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere tale cumulo. L’ipotesi contraria avrebbe l’effetto di rendere la soppressione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando l’intento del legislatore.
Prot.15900/TU/00/82 Roma,
AL COMUNE DI
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: divieto di cumulo.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto il parere di questo Ministero in merito alla possibilità, per un consigliere comunale, di cumulare l'indennità di funzione percepita come componente del consiglio di amministrazione di una Comunità di Ambito con i gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
Come noto, l'incumulabilità tra indennità e gettone di presenza non operava, nel caso prospettato, per l'espressa deroga prevista al comma 6 dell'art. 82 del T.U.O.E.L..
La citata disposizione derogatoria è stata abrogata dall'art. 2 comma 25, lett. b), dalla Finanziaria 2008, che, insieme ad altre norme contenute nella stessa legge, è finalizzata al contenimento dei c.d. 'costi della politica'.
In considerazione di alcune recenti pronunce giurisprudenziali intervenute sulla materia, tra le quali quella citata nella richiesta di parere, questa Direzione ha ritenuto necessario acquisire anche l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'interpretazione delle disposizioni sopra citate.
Detto Dicastero ha espresso l'avviso che l'intervenuta abrogazione del comma 6 del menzionato art. 82 determina come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell'ipotesi in cui un amministratore locale ricopra, come nella fattispecie, due incarichi presso enti diversi, ritenendo la citata abrogazione come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere tale cumulo. L'ipotesi contraria avrebbe l'effetto di rendere la soppressione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando l'intento del legislatore.
Pertanto, l'interessato potrà optare per uno dei due emolumenti.