RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI.

Territorio e autonomie locali
24 Febbraio 2010
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

A PARTE L'ECCEZIONALITA' DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI, QUESTO NON E' DOVUTO NEL CASO IL PROCEDIMENTO SI SIA CONCLUSO CON LA DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PER PRESCRIZIONE- MANCANDO POI IL REQUISITO DELLA VERIFICA DELL'ASSENZA DEL DOLO E DELLA COLPA.

Testo 

Class. n. 15900/10/ B/1/A Roma, 24 febbraio 2010

OGGETTO: Comune di ....... Quesito su rimborso spese legali sostenute.

Si fa riferimento alle note sopraevidenziate con le quali codesta Prefettura ha trasmesso il quesito del comune di ........ che ha chiesto se sono rimborsabili all'ex Sindaco le spese legali sostenute dal medesimo in quanto coinvolto, nel corso del suo mandato, in un procedimento penale.
Nel caso in esame l'ex Sindaco è stato rinviato a giudizio per i reati di cui all'art.110, 81 cpv. c.p. e art 51, comma 4, del D.Lgs n.22/97 ed il procedimento penale si è concluso con la dichiarazione ' di non doversi procedere per intervenuta prescrizione'.
Al riguardo, si rappresenta che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali.
In via generale si rappresenta che la disposizione di cui all'art.28 del CCNL dei dipendenti degli enti locali del 14.09.2000 è stata considerata dalla giurisprudenza ' applicabile in via retroattiva ed anche in via estensiva agli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine penale, potendosi fare ricorso alla azione di ingiustificato arricchimento' ( cfr Cons. di Stato , Sez. VI, sent. n. 5367/2004 ).
Tale estensione è stata giustificata ' in considerazione del loro status di pubblici funzionari'
In forza di tale norma '. hanno titolo al rimborso delle spese legali il dipendente e quindi l'amministratore locale, sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio , semprechè il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza ..' ( cfr. Cons. di Stato , sez. V, sent. n.3946/2001 ).
Altra parte della giurisprudenza ( cfr. Cons. di Stato , Sez.V n.2242/00), non condividendo il suddetto indirizzo, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo all'art.1720, comma 2, c.c., in base al quale '.Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali ed ha ribadito , con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dalla citata norma del codice civile ' concerne solo lo spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il Legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione ' a causa' all'espressione 'in occasione dell'incarico' , contenuta nell'art. 1754 cod.civ. 1865. In tal modo, si è precisato, il Legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. L'ipotesi, si è chiarito, non si verifica quando l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un'azione penale contro il mandatario, e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art.1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, ad esito del procedimento penale, fondata, ed il mandatario-reo venga condannato , giacchè la commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito
( art.1343 e 1418 cod.civ.). Ma la verificazione dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario- imputato, venga prosciolto , giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona , pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata.
Anche in questa eventualità non è dunque ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso'. ( cfr, Corte Suprema di Cassazione- sez.I civ., del 20 dicembre 2007, depositata il 16 aprile 2008, n.10052).
A ciò si aggiunge che il Consiglio di Stato con la citata sent. n.2242/2000, ha escluso la rimborsabilità delle spese legali nel caso di dichiarata estinzione del procedimento penale per prescrizione , mancando il requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo e della colpa.
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione e del Consiglio di Stato, quest'ufficio ritiene che le spese legali possano essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente con una pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate.
Nel caso in esame il procedimento si è concluso con ' non doversi procedere per intervenuta prescrizione' e, quindi, manca il requisito della verifica dell'assenza del dolo o della colpa, come sostiene il Consiglio di Stato nella citata sentenza n.2242/2000).
A nulla rileva , quindi, che il Comune abbia concesso all'amministratore il patrocinio legale e abbia espresso il proprio assenso nella scelta del difensore nominato dall'interessato, in quanto tale assenso è stato subordinato alla verifica successiva dell'assenza di conflitto di interesse con l'Ente, verifica che come si è detto non è stata effettuata.