DOVERE DI ASTENSIONE PER COMPONENTI GIUNTA CHE ESERCITANO ATTIVITA' PROFESSIONALE DI GEOMETRA IN SETTORI DA CUI POTREBBERO DERIVARE POTENZIALI CONFLITTUALITA', QUALI I LAVORI PUBBLICI .
Class. n. 15900/TU/00/78 Roma, 19 febbraio 2010
OGGETTO: Comune di ........ Quesito art.78 del D.Lgs n.267/2000.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale sono state segnalate delle presunte ipotesi di violazioni dell'art.78 del d.lgs.n.267/2000 ( T.U.O.E.L.)
In particolare in merito al primo quesito concernente il conflitto di interesse per l'assessore ai lavori pubblici, che esercita la libera professione di geometra , condividendo i costi dello studio con la moglie che svolge la stessa attività, si rappresenta quanto segue .
Nel caso specifico risultano presentate , presso l'Ufficio tecnico comunale , pratiche edilizie dalla moglie dell'Assessore che, sebbene non direttamente sottoscritte da quest'ultimo, sarebbero riconducibili alla attività professionale del medesimo poiché comunque redatte dal coniuge che condivide con lui i costi di gestione dello studio.
Si osserva in proposito che l'art.78 del T.U.O.E.L. ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici, nell'ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale, ma in caso di inosservanza non ha inteso far decadere gli amministratori dalla carica elettiva ricoperta.
Il citato articolo ha per obiettivo la garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale.
Destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che , nei campi dell'edilizia , delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica ( titoli di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali ).
Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali.
Invero, la norma non prevede, neanche in modo indiretto, che l'inosservanza del divieto di astensione incide negativamente sulla carica ricoperta .
Per completezza si rappresenta che sull'argomento , la Corte di Appello di Salerno , nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Ciò premesso occorre evidenziare che, nel caso in esame la mancata sottoscrizione, da parte dell'assessore, delle pratiche edilizie presentate all'ufficio tecnico in quanto direttamente presentate dalla moglie in qualità di libero professionista , non solleva il medesimo da quella personale responsabilità politica e deontologica cui deve essere sempre improntato il proprio comportamento; infatti le pratiche edilizie, poichè redatte dalla moglie che condivide con il marito la gestione dello studio sono comunque riconducibili al medesimo.
Nel caso prospettato, quest'ufficio ritiene che l'assessore possa incorrere , per i motivi sopradescritti, nella inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art.78 del T.U.O.E.L
A ciò si aggiunge che il comma 2 del citato art. 78 prevede l'obbligo per gli amministratori di astenersi dalla discussione e dalla votazione delle delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado.
Per quanto riguarda il secondo quesito concernente l'Assessore alla Conservazione e valorizzazione del patrimonio Comunale che contemporaneamente svolge la libera attività di geometra e che ha presentato progetti in materia di edilizia nel comune amministrato, si rappresenta che poichè come si è innanzi detto i destinatari dell'art.78 del T.U.O.E.L. sono i soli componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali , e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica, anche nel caso in esame sussista l'inosservanza dei doveri di cui all'art.78 , in particolare quello del comma 1. In materia , infatti, rileva la personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, tenuto come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
Per quanto riguarda il terzo quesito, relativo a lavori edili che il comune ha dato in appalto ad una impresa individuale il cui titolare ha rapporti di parentela entro il IV grado con l'Assessore all'urbanistica , si rappresenta che anche per tale ipotesi sussiste quanto già osservato in merito all'art.78, comma 2, del T.U.O.E.L.