CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA.

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

L'ART 58 C.2 TUOEL EQUIPARA A CONDANNA LA SENTENZA EMESSA AI SENSI ART. 444 C.P.P. PER UNO DEI REATI PREVISTI DAL PRIMO COMMA. - POICHE' DETTA EQUIPARAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 475/1999 SI APPLICA ALLE SENTENZE EX ART 444 C.P.P. PRONUNCIATE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, LE CAUSE OSTATIVE RIMANGONO PRECLUSE NEI CASI IN CUI LA SENTENZA E' STATA EMANATA ANTERIORMENTE A TALE DATA.

Testo 

Class. n. 15900/B/153/09
Roma,

Oggetto: cause ostative alla candidatura.

Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale viene chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito alla sussistenza della causa ostativa alla candidatura prevista dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei confronti di un consigliere comunale del comune di ......che, con pronuncia emessa dal Tribunale di Brescia il 25 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stato condannato alla reclusione di mesi 8 ed al pagamento della multa di lire 1.600.000 con sospensione condizionale della pena, per cessione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Al riguardo si osserva che ai fini dell'incandidabilità alla carica di consigliere comunale l'art. 58, comma 2 T.U.O.E.L., equipara a condanna la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal primo comma.
Tuttavia, poiché detta equiparazione, introdotta dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475, si applica, in base a specifica statuizione della stessa legge, alle sentenze ex art. 444 c.p.p. pronunciate successivamente alla data della sua entrata in vigore, l'applicazione delle norme ostative all'assunzione delle cariche elettive recate dal citato art. 58 rimane preclusa nei casi in cui, come nella fattispecie in questione, la sentenza è stata emanata anteriormente a tale data, orientamento peraltro confermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13356 del 7 ottobre 2000 e dall'Avvocatura Generale dello Stato con parere del 19 marzo 2002.