Elezione presidente della Provincia e sindaco alla carica di consigliere regionale.

Territorio e autonomie locali
4 Febbraio 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall’art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora l’amministratore non si dimetta, i consigli interessati dovranno avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi dell’art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione dell’amministratore di voler accettare la carica regionale, i rispettivi consigli ne dichiarano la decadenza.
Dell’avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come risaputo, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell’amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell’art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.
Invece, qualora il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l’affidamento della gestione dell’ente ad un commissario straordinario.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/65 Roma,

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

Oggetto: Elezione presidente della Provincia e sindaco alla carica di consigliere regionale.
Quesito.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo – Elettorato passivo: incompatibilità.

Con riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti sulle conseguenze derivanti dall'eventuale elezione del presidente della Provincia, nonché sindaco del comune di .....alla carica di consigliere regionale, nel confermare l'orientamento espresso da codesta Prefettura sulla questione, si specifica quanto segue.
Come noto, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di incompatibilità alle cariche elettive regionali e, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni statali in materia, in forza del principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 131/2003.
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, '.l'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione, modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale vigente prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, ha sottratto la materia alla legislazione dello Stato e l'ha attribuita a quella delle regioni; conseguentemente, per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale ed organi di governo dei comuni, prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. p) Cost. ha da essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali. La competenza legislativa regionale in questione vale -nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica-', principi recati, in particolare, dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (cfr., in tal senso, Corte Cost. n. 201/2003).
Pertanto, nella fattispecie prospettata, non avendo la regione disciplinato la materia diversamente da quanto statuito dall'art. 65 del decreto legislativo n. 267/2000, qualora l'amministratore non si dimetta, i consigli interessati dovranno avviare nei confronti del medesimo il procedimento di contestazione ai sensi dell'art. 69, concedendogli 10 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità. Trascorso detto termine, intervenuta o meno la comunicazione dell'amministratore di voler accettare la carica regionale, i rispettivi consigli ne dichiarano la decadenza.
Dell'avvenuta dichiarazione di decadenza del sindaco da parte del consiglio comunale deve comunque essere reso tempestivamente edotto il Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, che, come risaputo, comporta la permanenza in carica di giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile e che le funzioni di capo dell'amministrazione siano svolte dal vicesindaco, in virtù dell'art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000.
Invece, qualora il sindaco rassegni le dimissioni, alle medesime conseguono lo scioglimento del consiglio comunale con l'affidamento della gestione dell'ente ad un commissario straordinario.