normativa riferimento - per ente sottoposto a patto stabilità interno - materia assunzionale - Applicazione comma 557, art. 1, L. n. 296/2006.

Territorio e autonomie locali
28 Gennaio 2010
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, per suddetto ente, assumere mediante scorrimento graduatoria concorsuale (approvata il 18.12.2006) sensi art. 17, comma 19, DL 78/2009 (convertito L. 102/2009) - Non utilizzazione citata normativa concernente proroga efficacia graduatorie, ma applicazione generale termine tre anni stabilito da art. 91, comma 4, D. Lgs 267/2000.

Testo 

Con una nota, il segretario Generale di una Provincia ha chiesto di conoscere se, ai sensi dell'art. 17, comma 19 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, sia possibile assumere procedendo allo scorrimento di una graduatoria concorsuale approvata il 18.12.2006, tenuto conto che l'ente ha rispettato il Patto di stabilità interno.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 17, comma 19, riproponendo analoghe norme contenute in precedenti disposizioni legislative, dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
Ciò posto, si rileva che la norma è chiara nel determinare gli enti destinatari della disposizione medesima e cioè le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni, ovvero gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non soggetti al patto di stabilità interno. Difatti, a detti enti si applica la disciplina contenuta al comma 562, dell'art. 1 della legge n. 296/2006, che prevede la possibilità di assumere personale nell'ambito delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente, compreso l'eventuale personale da stabilizzare, e comunque nel rispetto del limite della spesa di personale riferito all'anno 2004. Diversamente, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, come nel caso della Provincia in questione, la normativa cui fare riferimento in materia assunzionale è quella contenuta nel comma 557, dell'art. 1 della legge 296/2006, che non stabilisce specifiche limitazioni assunzionali imponendo ai predetti enti solamente il rispetto del principio della riduzione progressiva della spesa del personale, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali agli obiettivi di finanza pubblica.
Ne consegue, quindi, che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, non possano utilizzare la richiamata normativa concernente la proroga dell'efficacia delle graduatorie, dovendosi applicare il generale termine di efficacia dei tre anni stabilito dall'art. 91, comma 4, del Dlgs 267/2000. Invero, come rilevato dal Consiglio di Stato, sez.V, nella sentenza n. 7248 del 19.11.2009, l'istituto dell'utilizzazione di una graduatoria per la copertura dei posti successivamente resisi disponibili ha pur sempre carattere eccezionale rispetto alla regola secondo cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso, dai vincitori della procedura appositamente indetta.