Assunzione - ente popolazione inferiore 5.000 abitanti - per copertura posto vacante (seguito collocamento in quiescenza) mediante procedure mobilità esterna.

Territorio e autonomie locali
26 Gennaio 2010
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, per ente cedente (anch’esso minori dimensioni) ricorso, per copertura posto resosi vacante seguito mobilità in uscita, a mobilità in entrata, stante quanto disposto art. 1, comma 47, L. n. 311/2004.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, ente inferiore a 5.000 abitanti,. ha rappresentato di avere possibilità di coprire un posto in pianta organica, a seguito del collocamento in quiescenza di un proprio dipendente. Conseguentemente l'amministrazione ha avviato una procedura di mobilità esterna e ottenuto il nulla osta da parte di un'altra amministrazione al trasferimento, dal 1.3.2010, di una unità di personale, individuato nella predetta procedura. Poiché, alla luce della deliberazione della Corte dei Conti, sez. autonomie, n. 21/2009, l'amministrazione cedente ha revocato il predetto nulla osta, sul presupposto di non poter assumere altro personale in sostituzione di quello uscente, è stato chiesto di conoscere se l'ente cedente, anch'esso di minori dimensioni, possa coprire il predetto posto ricorrendo a sua volta alla mobilità, richiamando il disposto dell'art. 1, comma 47, della legge 311/2004.
Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che questo Ministero ha sempre sostenuto, che la mobilità di personale, ai fini delle possibilità assunzionali previste per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno di cui al comma 562 dell'art. 3 della legge 296/2006, non può essere considerata cessazione, tenuto conto che il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro e che l'amministrazione cedente può solo beneficiare della cessione del contratto in termini di risparmio di spesa e di razionalizzazione degli organici. Tale orientamento, pertanto, è perfettamente in linea con quanto sostenuto dalla Corte dei Conti nella richiamata deliberazione.
Ciò posto, per quanto riguarda lo specifico quesito si deve ritenere, in coerenza con il richiamato orientamento relativo alla mobilità in uscita, che la mobilità in entrata non può essere considerata come nuova assunzione, tenuto conto dell'invarianza della spesa in termini globali.
Resta inteso che nell'ambito dell'autonomia di cui gode l'ente locale dovrà essere attentamente valutata l'opportunità di acconsentire ad una mobilità in uscita dovendosi poi provvedere ad attuarne una in entrata.