Gruppi consiliari formati da un unico componente. Quesito

Territorio e autonomie locali
26 Gennaio 2010
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Il criterio proporzionale richiesto inderogabilmente dall’articolo 38, comma 6, del d.lgs.n.267/2000, può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in consiglio in modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite

Testo 

E' stato posto un quesito in materia di gruppi consiliari.

In particolare, è stata evidenziata la contraddizione esistente tra la previsione recata dall'art. 18 dello statuto del comune di .a termini del quale ogni gruppo consiliare deve essere composto minimo da due consiglieri e l'art. 53 del regolamento sul funzionamento del consiglio (approvato nel 1987) che riconosce la possibilità di istituire gruppi consiliari unipersonali.

Come noto, la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, anche le problematiche connesse alla stessa dovrebbero trovare adeguata soluzione nella specifica disciplina di cui l'ente locale si è dotato.

Con riferimento alla questione prospettata, si fa presente che, come rilevato anche dal Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 148, atteso '.il rapporto di gerarchia in cui si trovano le fonti delle norme in questione, l'antinomia si risolve con la prevalenza della disposizione dello statuto e la disapplicazione di quella regolamentare'.

Dall'esame della normativa statutaria del comune di . non emergono disposizioni finalizzate a garantire la possibilità di costituire gruppi consiliari anche laddove, a seguito delle elezioni amministrative, una lista di candidati abbia espresso, nell'ambito del consiglio comunale, un unico consigliere; per altro verso le nomine delle commissioni consiliari sono effettuate su designazione dei gruppi (art. 55 reg).

Al riguardo, corre l'obbligo di sottolineare che, per quanto concerne la composizione delle commissioni consiliari, l'univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso anche da questo Ministero, è nel senso che il criterio proporzionale richiesto inderogabilmente dall'articolo 38, comma 6, del d.lgs.n.267/2000, può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in consiglio in modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite ( v. TAR Lombardia, Brescia, 4.7.1992, n.796; TAR Lombardia Milano, 3.5.1996,n.567).

Alla luce di ciò l'ente, nell'ambito della propria autonomia, dovrà valutare la soluzione maggiormente idonea al superamento della evidente discrasia tra le richiamate disposizioni (il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale risale al 1987), tenendo presenti i principi ordinamentali e giurisprudenziali richiamati.