Composizione Consiglio. Irregolarità. Validità deliberazioni.

Territorio e autonomie locali
25 Gennaio 2010
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

la pronuncia di correzione dei risultati elettorali con la sostituzione di un candidato in luogo di altro candidato, proprio per il suo carattere correttivo dei risultati elettorali, ha effetto ex nunc costitutivo di un diritto (ius ad officium) a favore del nuovo eletto.
Da essa non consegue pertanto l'annullamento degli atti deliberati dal consiglio cui ha partecipato il Consigliere erroneamente ed illegittimamente proclamato eletto, atti che per il principio del funzionario di fatto rimangono pienamente produttivi di effetti, sia per un'esigenza di tutela dei terzi e sia per ragioni d'imputabilità all'ente degli atti posti in essere da chi appaia titolare dell'organo”.

Testo 

Premesso che a seguito di ricorsi al TAR è stata ridefinita la composizione del Consiglio provinciale di ., è stato chiesto un parere circa la validità delle deliberazioni già adottate dal predetto consesso il quale, comunque, era scaturito da una proclamazione del tribunale ufficiale.
Al riguardo, si rappresenta, così come sostenuto dal Consiglio di Stato con parere della I Sez., n. 666 del 10.07.2000, reso a seguito di specifica richiesta di questo Ministero, che 'il carattere retroattivo degli effetti derivanti dall'annullamento delle elezioni comunali trova un limite nel generale principio di conservazione degli atti, secondo il quale gli atti posti in essere dal Consiglio (prima che la illegittimità della sua elezione sia dichiarata) costituiscono espressione di un rapporto organico di fatto e sono dunque validi anche nei casi in cui non attengano a funzioni indifferibili'.
Il predetto principio, sostanzialmente affermato anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (13.10.1982, n. 374), ha trovato ulteriore conferma nella sentenza del T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 26/04/2006, n. 801 il quale in fattispecie identica a quella segnalata da codesta Prefettura ha puntualizzato che 'la pronuncia di correzione dei risultati elettorali con la sostituzione di un candidato in luogo di altro candidato, proprio per il suo carattere correttivo dei risultati elettorali, ha effetto ex nunc costitutivo di un diritto (ius ad officium) a favore del nuovo eletto. Da essa non consegue pertanto l'annullamento degli atti deliberati dal consiglio cui ha partecipato il Consigliere erroneamente ed illegittimamente proclamato eletto, atti che per il principio del funzionario di fatto rimangono pienamente produttivi di effetti, sia per un'esigenza di tutela dei terzi e sia per ragioni d'imputabilità all'ente degli atti posti in essere da chi appaia titolare dell'organo'.