commissioni consiliari

Territorio e autonomie locali
19 Gennaio 2010
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Le commissioni consiliari di controllo o garanzia, ove previste dallo statuto ai sensi dell’art. 44 dlgs 267/2000, sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare dell’ente.

Testo 

Con l'allegato quesito un consigliere appartenente ad un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ha chiesto di conoscere se il disposto di cui all'art. 44 del dlgs n. 267/2000 recante 'garanzia delle minoranze e controllo consiliare' sia applicabile alle commissioni consiliari Bilancio e Tributi, commissione Tecnica e Servizi Sociali, istituite in base ad apposita norma statutaria.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Come noto, la citata norma prevede che spetta alla opposizione la presidenza delle commissioni consiliari di controllo o garanzia, ove previste dallo statuto.

Le suddette tre commissioni, anche in base alla loro denominazione, non hanno la caratteristica di 'controllo e garanzia' bensì di commissioni permanenti, articolazioni interne al Consiglio, funzionali alle varie attività ordinarie istituzionali del comune, secondo la specifica previsione di cui all'art. 38 del citato testo unico.

Si ritiene, pertanto, che la loro disciplina, compresa l'attribuzione della presidenza, sia da rinvenire nelle apposite norme regolamentari dell'ente, emanate ai sensi della disposizione da ultimo citata e non in quella di cui all'articolo 44 del tuel 267/2000.