Rimborso spese legali sostenute dipendenti comunali, sottoposti indagini preliminari (seguito esposto presentato da altro dipendente) successivamente prosciolti con provvedimento archiviazione procedimento da parte Giudice per le indagini preliminari - Co

Territorio e autonomie locali
18 Gennaio 2010
Categoria 
15.07 Disposizioni particolari
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, accoglimento richiesta suddetti dipendenti rimborso spese sostenute per difesa suddetto procedimento - Legittimità applicazione suindicata norma, salvo verifica definitiva - da parte Ente – in ordine a sussistenza presupposti previsti norma medesima.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha posto alcuni quesiti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 28 del CCNL del 14.9.2000, nel caso di due dipendenti che, a seguito di un esposto presentato da altro dipendente, sono stati sottoposti ad indagini preliminari per i reati previsti dall'art. 690 del c.p.(lesioni personali colpose) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 626/96 (obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro) e, successivamente prosciolti con provvedimento di archiviazione del procedimento da parte del Giudice per le indagini preliminari.
Al riguardo, giova rammentare che la disposizione recata dall'art. 28 del CCNL del 14.9.2000, disciplinante il rimborso delle spese legali, prevede la tutela del dipendente sin 'dall'apertura del procedimento' .
L'Amministrazione, pertanto, è tenuta ad assumere l'onere della difesa legale dei propri dipendenti una volta accertato in modo rigoroso che se sussistano i presupposti richiesti dalla norma per la sua applicazione, ovvero la necessità di tutelare i propri diritti e i propri interessi, l'insussistenza di conflitto di interessi con il dipendente e che, infine, si tratti di atti posti in essere dal dipendente durante l'espletamento del servizio e per l'adempimento dei compiti d'ufficio.
Nel caso di specie, la Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione del procedimento nei confronti dei dipendenti interessati ritenendo che non sussistessero elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio; il G.I.P. ha accolto tale richiesta non essendo state accertate con sicurezza le modalità concrete dell'infortunio occorso al dipendente che ha presentato querela e, conseguentemente, non poteva riconoscersi alcuna responsabilità dei fatti avvenuti ai dipendenti sottoposti al procedimento medesimo.
Per quanto sopra, fatta salva la verifica definitiva da parte dell'Ente in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra citati, si ritiene che possa darsi luogo al rimborso delle spese legali in favore dei predetti dipendenti, alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14/4/2000, n. 2242, secondo cui la pretesa al rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico va riconosciuta solo quando l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria e non anche quando il proscioglimento avvenga con formule meramente processuali, salvo che l'assoluzione non intervenga in fase istruttoria; ciò in quanto l'archiviazione del provvedimento da parte del G.I.P., pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, definisce la fase delle indagini preliminari che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio.
Per quanto concerne, infine, l'ulteriore aspetto relativo all'ammontare del rimborso richiesto, considerato che tale spesa va ad incidere sul bilancio dell'ente locale, si ritiene che l'entità di detto rimborso, (cfr. Consiglio di Stato, Comm. Spec. 6 maggio 1996, n. 4), debba trovare il proprio limite naturale nelle spese legali ammesse dalla legge 'e, pertanto, consentendo l'art. 96, comma 2, c.p.p. all'imputato di affidare la difesa a non più di due difensori, l'onere relativo non può che essere commisurato a tale limite ed avere carattere di congruenza ed adeguatezza in relazione all'importanza dell'attività svolta, alla luce delle valutazioni da effettuarsi a cura dell'Ordine degli avvocati'.
Qualora venga verificata l'assenza della previa scelta concordata del legale o non sia stato espresso il gradimento comune del legale difensore, si ritiene che debba farsi riferimento agli importi minimi previsti dal competente Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto il difensore.
Poiché, la congruità delle spese legali da rifondere attiene in primo luogo alla autonoma stima dell'Ente, si è dell'avviso che non vi siano motivi ostativi all'adozione di una apposita disciplina regolamentare che tenuto conto dei principi fissati dal D.M. 8 aprile 2004, n 127, (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali), stabilisca i criteri ai quali l'amministrazione si atterrà nella concreta quantificazione della somma rimborsabile che, comunque, dovrà risultare adeguata all'importanza e alla complessità dell'attività svolta.