IL LEGISLATORE NON HA PREVISTO TALE SITUAZIONE, NON ASSIMILABILE ALLA RETRIBUZIONE DI UN LAVORATORE- PERTANTO NON E' POSSIBILE ADERIRE ALLA RICHIESTA AVANZATA
Class. n. 15900/TU/59-82 e 84
Roma, 14 gennaio 2010
Oggetto: richiesta liquidazione dell'indennità di funzione , maggiorata degli
interessi legali , relativamente al periodo di sospensione di diritto dalla carica di
presidente della Comunità Montana del ....... a seguito dell'applicazione di una misura giudiziaria di natura cautelare personale.
Con riferimento alla nota con cui codesta Comunità ha rappresentato che l'amministratore in oggetto indicato,- sospeso di diritto dalla carica ricoperta ai sensi dell'art.59, comma 1 del d.lgs.n.267/2000, perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, e assolto come risulta dal dispositivo di sentenza- , ha richiesto il pagamento, con i relativi interessi legali, dell'indennità di carica per il periodo corrispondente alla sospensione, si rappresenta quanto segue.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 detta un insieme di disposizioni in tema di enti locali ed amministratori locali ed in particolare per questi ultimi sono previste una serie di norme concernenti le condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. In tale ambito il legislatore ha riconosciuto, a favore degli amministratori locali, il diritto di percepire un'indennità o un gettone di presenza, a seconda che facciano parte dell'organo esecutivo o di indirizzo e controllo, emolumenti ai quali deve riconoscersi solamente un mero valore di compenso per la carica elettiva svolta, ma nulla disciplina in caso di sospensione dalla carica avvenuta come nel caso in esame. Infatti il legislatore non ha previsto per la situazione in argomento quanto ha , invece, espressamente disciplinato per gli impiegati civili dello Stato all'art.97, comma 1, del d.P.R. del 10-01-1957, n..3 che prevede il diritto dell'impiegato ad avere tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare disposta a seguito di un procedimento penale e conclusosi con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato.
L' indennità che l'amministratore richiede non è assimilabile alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore ed alla serie di diritti e prerogative dalla stessa derivanti, in dipendenza del rapporto di lavoro ( aspetti contributivi, previdenziali, ferie, ecc. ).
Nel caso prospettato non è possibile corrispondere all'amministratore l'indennità non percepita facendo ricorso ad un'applicazione analogica delle disposizioni dettate dall'art. 97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto si rileva che il ricorso all'analogia, come peraltro sancito da una numerosa serie di pronunce della giurisprudenza ( per tutte Cass II n. 4754/1995), è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma che regola la concreta fattispecie e si renda necessario porre rimedio ad un vuoto normativo tramite l'applicazione della norma prevista per un caso che appaia simile per ratio.
Per gli stessi motivi non può applicarsi all'amministratore neppure l'art.12, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22 febbraio 2006.
Si ritiene , pertanto, che in merito a tale richiesta nulla sia dovuto all'amministratore in questione.
Per quanto riguarda poi la liquidazione per un importo complessivo pari ad euro 1.300,00, richieste dall'amministratore, per le spese sostenute dal 3 al 7 novembre 2009 in occasione di una manifestazione svoltasi all'estero , si evidenzia che mentre l'amministratore ha dichiarato di essersi recato all'estero per conto e nell'interesse della Comunità montana per rappresentanza , codesta Comunità ha invece evidenziato che , contrariamente agli anni precedenti, l'Ente non ha preso parte alla suddetta manifestazione , pertanto, non si ritiene che codesta Comunità sia tenuta a rimborsare all'amministratore le spese sostenute dal medesimo.